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DECRETO-LEGGE 5 febbraio 1990, n. 16

Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-2-1990.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 05 aprile 1990, n. 71 (in G.U. 07/04/1990, n.82).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/04/2006)
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Testo in vigore dal:  6-2-1990

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure idonee al miglioramento qualitativo ed alla prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile, nonché in materia di requisiti di qualità delle acque di balneazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della sanità e dell'ambiente, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, di grazia e giustizia, dei lavori pubblici, della marina mecantile, per il coordinamento della protezione civile e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Zone di intervento e divieto di vendita al minuto e di impiego di sostanze diserbanti
1. Le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Marche adottano i piani di intervento di cui agli articoli 17, comma 3, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, per i territori nei quali i controlli analitici di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), dello stesso decreto abbiano rilevato nelle acque destinate al consumo umano il superamento della concentrazione di 0,1 microgrammi per litro per ciascuna sostanza attiva diserbante.
2. Le regioni suddette, insieme ai provvedimenti di cui al comma 1, provvedono a delimitare, ove necessario d'intesa fra di loro, i territori interessati dai piani di intervento e le eventuali zone contermini, tenuto conto dell'entità della situazione di degrado delle risorse idriche in relazione alla tutela della salute umana, al rischio ambientale, alla natura dei suoli, all'assetto idrogeologico, alle pratiche agronomiche ed allo stato di attuazione del piano regionale di lotta fitopatologica integrata.
3. È vietato ogni tipo di vendita al minuto e di impiego di prodotti contenenti sostanze attive diserbanti nei territori e nelle zone contermini individuati dalle regioni ai sensi dei commi 1 e 2.
4. Nei territori nei quali si applicano i divieti di cui al comma 3, i controlli sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, relativamente al parametro 55 di cui all'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, si effettuano con frequenza almeno quindicinale.