DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1989, n. 416

Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi gia' presenti nel territorio dello Stato.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/12/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1990, n. 39 (in G.U. 28/02/1990, n.49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/2023)
Testo in vigore dal: 6-5-2023
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 1-sexies 
               (Sistema di accoglienza e integrazione) 
  1. Gli enti locali  che  prestano  servizi  di  accoglienza  per  i
titolari di protezione internazionale e per i  minori  stranieri  non
accompagnati, che beneficiano del  sostegno  finanziario  di  cui  al
comma 2, possono accogliere nell'ambito  dei  medesimi  servizi,  nei
limiti dei posti disponibili, ((...)) qualora non accedano a  sistemi
di protezione specificamente dedicati, i  titolari  dei  permessi  di
soggiorno per: 
    a) protezione speciale, di cui agli articoli 19, commi 1  e  1.1,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ad eccezione dei casi
per i quali siano  state  applicate  le  cause  di  esclusione  della
protezione internazionale, di cui agli  articoli  10,  comma  2,  12,
comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto  legislativo  19  novembre
2007, n. 251; 
    a-bis) cure mediche, di cui all'articolo  19,  comma  2,  lettera
d-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
    b)  protezione  sociale,  di  cui  all'articolo  18  del  decreto
legislativo n. 286 del 1998; 
    c) violenza domestica, di cui  all'articolo  18-bis  del  decreto
legislativo n. 286 del 1998; 
    d) calamita', di cui all'articolo 20-bis del decreto  legislativo
n. 286 del 1998; 
    e) particolare sfruttamento lavorativo, di cui  all'articolo  22,
comma 12-quater, del decreto legislativo n. 286 del 1998; 
    f) atti di particolare valore civile, di cui all'articolo  42-bis
del decreto legislativo n. 286 del 1998; 
    g)  casi  speciali,  di  cui  all'articolo  1,   comma   9,   del
decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132. 
  1-bis. Possono essere altresi' accolti, nell'ambito dei servizi  di
cui al comma  1,  gli  stranieri  affidati  ai  servizi  sociali,  al
compimento della maggiore eta', con le modalita' di cui  all'articolo
13, comma 2,  della  legge  7  aprile  2017,  n.  47  ((,  nonche'  i
richiedenti protezione internazionale che hanno  fatto  ingresso  nel
territorio nazionale a seguito di protocolli per la realizzazione  di
corridoi umanitari ovvero evacuazioni o programmi  di  reinsediamento
nel  territorio  nazionale   che   prevedono   l'individuazione   dei
beneficiari nei Paesi di origine o di transito in collaborazione  con
l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) )). 
  1-ter.  L'accoglienza  dei  titolari  dei  permessi  di   soggiorno
indicati alla lettera  b)  del  comma  1  avviene  con  le  modalita'
previste dalla normativa nazionale e internazionale in vigore per  le
categorie vulnerabili, con particolare riferimento  alla  Convenzione
del Consiglio  d'Europa  sulla  prevenzione  e  la  lotta  contro  la
violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica,  fatta  a
Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27  giugno
2013, n. 77, e in collegamento con i percorsi di protezione  dedicati
alle vittime di tratta e di violenza domestica. 
  ((1-quater. I titolari di protezione internazionale  e  i  titolari
dei permessi di soggiorno di cui alle lettere a), a-bis), b), c), d),
e), f) e g) del comma 1 che, salvi casi di  forza  maggiore,  non  si
presentano  presso  la  struttura  di  destinazione  individuata  dal
servizio centrale di cui al comma 4 entro sette giorni dalla relativa
comunicazione decadono dalle misure di accoglienza di cui al presente
articolo,  salvo  che  ricorrano  obiettive  e  motivate  ragioni  di
ritardo, secondo la  valutazione  del  prefetto  della  Provincia  di
provenienza del beneficiario)). 
  2. Con decreto del Ministro  dell'interno,  sentita  la  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, che si esprime entro trenta  giorni,  sono  definiti  i
criteri e le modalita' per  la  presentazione  da  parte  degli  enti
locali  delle  domande  di  contributo  per  la  realizzazione  e  la
prosecuzione dei progetti finalizzati all'accoglienza dei soggetti di
cui al comma 1. Nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di cui
all'articolo  1-septies,  il  Ministro  dell'interno,   con   proprio
decreto,  provvede  all'ammissione  al  finanziamento  dei   progetti
presentati dagli enti locali. 
  2-bis. Nell'ambito dei progetti di cui al comma 2, sono previsti: 
    a)  servizi  di  primo  livello,  cui  accedono   i   richiedenti
protezione internazionale  ((di  cui  al  comma  1-bis  del  presente
articolo e all'articolo 9, comma 1-bis, del  decreto  legislativo  18
agosto 2015, n.  142)),  tra  i  quali  si  comprendono,  oltre  alle
prestazioni  di  accoglienza   materiale,   l'assistenza   sanitaria,
l'assistenza     sociale     e     psicologica,     la     mediazione
linguistico-culturale,  la  somministrazione  di  corsi   di   lingua
italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio; 
    b) servizi di secondo livello, finalizzati all'integrazione,  tra
cui  si  comprendono,  oltre  quelli  previsti  al   primo   livello,
l'orientamento al lavoro e la formazione professionale, cui  accedono
le ulteriori categorie di beneficiari, di cui al comma 1. 
  3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 OTTOBRE 2018, N. 113,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 1 DICEMBRE 2018, N. 132. 
  4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di protezione
dei soggetti di cui al comma 1 e di facilitare  il  coordinamento,  a
livello  nazionale,  dei  servizi  di  accoglienza  territoriali,  il
Ministero dell'interno attiva, sentiti l'Associazione  nazionale  dei
comuni  italiani  (ANCI)  e  l'ACNUR,   un   servizio   centrale   di
informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico
agli enti locali che prestano i servizi  di  accoglienza  di  cui  al
comma 1. Il servizio centrale e' affidato, con apposita  convenzione,
all'ANCI. (9) (10) 
  5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a: 
    a) monitorare la presenza sul territorio dei soggetti di  cui  al
comma 1; 
    b) creare una banca dati degli interventi  realizzati  a  livello
locale in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati; 
    c) favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi; 
    d) fornire assistenza  tecnica  agli  enti  locali,  anche  nella
predisposizione dei servizi di cui al comma 1; 
    e) promuovere e attuare, d'intesa con il Ministero  degli  affari
esteri,   programmi   di   rimpatrio   attraverso    l'Organizzazione
internazionale per le  migrazioni  o  altri  organismi,  nazionali  o
internazionali, a carattere umanitario. 
  6. Le spese di funzionamento e di gestione  del  servizio  centrale
sono  finanziate  nei  limiti  delle  risorse  del   Fondo   di   cui
all'articolo 1-septies. (8) 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  La L. 30 luglio 2002, n. 189 ha disposto (con l'art. 34,  comma  3)
che "Le disposizioni di cui agli articoli 31  e  32  si  applicano  a
decorrere dalla data di entrata in vigore del  predetto  regolamento;
fino a tale data si applica la disciplina anteriormente vigente." 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.L. 9 settembre  2002,  n.195  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 9 ottobre 2002, n. 222 ha disposto (con l'art. 2,  comma  8)
che  "Al  comma  4,  primo  periodo,   dell'articolo   1-sexies   del
decreto-legge   30   dicembre   1989,   n.   416,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  28  febbraio  1990,  n.  39,  introdotto
dall'articolo 32 della legge 30 luglio 2002,  n.  189,  per  soggetto
destinatario dei servizi  di  accoglienza  di  cui  al  comma  1  del
medesimo articolo si intende lo straniero con permesso umanitario  di
cui all'articolo 5, comma 6, del  testo  unico,  di  cui  al  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni." 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.Lgs. 19 novembre 2007, n.251 ha disposto (con l'art. 34, comma
3) che  "Al  comma  4,  primo  periodo,  dell'articolo  1-sexies  del
decreto-legge   30   dicembre   1989,   n.   416,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio  1990,  n.  39,  per  soggetto
destinatario dei servizi  di  accoglienza  di  cui  al  comma  l  del
medesimo articolo si intende  anche  lo  straniero  con  permesso  di
protezione sussidiaria di cui al presente decreto."