DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1989, n. 415

Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonche' disposizioni varie.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/12/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1990, n. 38 (in G.U. 28/02/1990, n.49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/01/1998)
Testo in vigore dal: 31-12-1989
                              Art. 19. 
Riduzione del Fondo sanitario nazionale  per  le  regioni  a  statuto
                 speciale e per le province autonome 
  1. A decorrere dall'anno 1990 alle regioni  a  statuto  speciale  e
alle province autonome di Trento e  di  Bolzano  le  assegnazioni  di
parte corrente del Fondo sanitario  nazionale  sono  ridotte,  tenuto
conto  del  livello  delle  compartecipazioni  ai   tributi   statali
risultanti dai rispettivi  ordinamenti,  del  20  per  cento  per  la
regione Valle d'Aosta, e per le province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, del 10 per cento per le  regioni  Sicilia  e  Friuli-Venezia
Giulia e del 5 per cento per la regione Sardegna. 
  2. Ai fini della ripartizione  del  Fondo  sanitario  nazionale  di
parte corrente il CIPE, per l'anno 1990, fa  riferimento  all'importo
complessivo di lire 62.210 miliardi, al lordo delle riduzioni di  cui
al comma 1, valutate in lire 970 miliardi.