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DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1989, n. 415

Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonchè disposizioni varie.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/12/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1990, n. 38 (in G.U. 28/02/1990, n.49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/01/1998)
Testo in vigore dal:  1-3-1990
aggiornamenti all'articolo

Art. 12

Fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni
provinciali, dei comuni e delle comunità montane
1. A valere sul fondo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere contributi per le rate di ammortamento dei mutui
(( . . . ))
contratti per investimento, calcolati come segue:
a) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane, per i mutui contratti negli anni 1989 e precedenti, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto-legge 1› luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, nell'articolo 6 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, nell'articolo 3 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20 e nell'articolo 21 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;
b) alle amministrazioni provinciali, per i mutui contratti nell'anno 1990, entro il limite massimo di lire 1.238 per abitante; la popolazione residente è computata in base ai dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT;
c) ai comuni, per i mutui contratti nell'anno 1990, entro il limite massimo di lire 7.910 per abitante
(( e lire 7.930 per quelli che abbiamo deliberato il piano di risanamento di cui all'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. Detto importo è ))
, maggiorato di lire 13 milioni, lire 15 milioni, lire 18 milioni, lire 20 milioni, lire 22 milioni e lire 25 milioni, rispettivamente per i comuni con popolazione fino a 999 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT.
(( PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 28 FEBBRAIO 1990, N. 28 ))
;
d) alle comunità montane, per i mutui contratti nell'anno 1990, entro il limite massimo di lire 1.261 per abitante; la popolazione residente è calcolata in base ai dati del penultimo anno precedente rilevati dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (UNCEM).
((
1-bis. Il concorso dello Stato compete alle province, ai comuni ed alle comunità montane anche per i mutui assunti da consorzi fra enti locali cui essi partecipano a condizione che, precedentemente alla stipula o alla concessione del mutuo sia deliberato, dagli enti locali consorziati, a pena di decadenza dal diritto al contributo, il rilascio della garanzia e l'accollo a carico dei bilanci delle rate di ammortamento per tutta la durata del prestito.I rapporti tra gli enti locali ed il consorzio devono essere definiti con l'atto di accollo e devono rimanere vigenti per tutta la durata del mutuo. Per i mutui contratti nell'anno 1989 la regolarizzazione relativa puoavvenire con deliberazioni da assumere entro il 31 dicembre 1990 con certificazione da presentare contestualmente a quella dei mutui contratti nel 1990
))
2. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane possono utilizzare le quote attribuite ai sensi del comma 1, lettere b) , c) e d), anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione. I comuni, le province e le comunità montane possono impiegare per i mutui da contrarre nel corso dell'esercizio 1990 anche le quote, non ancora utilizzate, dei contributi statali sulle rate di ammortamento dei mutui da contrarre nell'esercizio 1988 ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, e dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20.
3. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, per quelli di cui al comma 1, lettere b), c) e d), con la presentazione, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 28 febbraio 1991, di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite, entro il mese di ottobre 1990, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Fermo restando il limite del 25 per cento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, i contributi sono determinati calcolando, per i mutui contratti nel 1990, una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del 5, 6 o 7 per cento, in relazione alla tipologia delle opere come determinata in esecuzione dell'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.
4. È autorizzata la spesa di lire 100.000 milioni per l'anno 1990, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni.
((
4-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1988, n.458, sono aggiunti i seguenti:
"1-bis.I maggiori oneri ammissibili a mutuo, ai sensi del comma 1, sono quelli conseguenti a provvedimenti adottati in conformitaalla disciplina urbanistica. Tali maggiori oneri debbono derivare:
a) da stime definitive, e non impugnate, della Commissione provinciale espropriazioni;
b) da transazioni giudiziali o extra giudiziali intervenute tra l'ente locale e i soggetti espropriati;
c) da sentenze passate in giudicato o esecutive, con le quali vengono stabilite le indennità, i risarcimenti o ogni altra somma dovuta agli espropriati e maturata al 31 dicembre 1987 per interessi rivalutazione monetaria risarcimento danni o altro;
d) da indennità stabilite da consulenti tecnici d'ufficio prima del 31 dicembre 1987 ed accettate dall'ente espropriante e dai soggetti espropriati anche successivamente;
e) da accordi o da transazioni intervenute prima del 31 dicembre 1987;
f) da conguagli dovuti in applicazione della legge 29 luglio 1980, n. 385.
1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si intendono estese alle amministrazioni provinciali.
1-quater. Per i maggiori oneri maturati a tutto il 31 dicembre 1989 sono applicabili le disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 24 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144''
))