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DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1989, n. 414

Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonchè altre disposizioni urgenti.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/12/1989.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/01/1990)
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Testo in vigore dal:  1-3-1990

Art. 4


Art. 4.
1. DECRETO DECADUTO; GLI EFFETTI DEL PRESENTE COMMA SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 26 GIUGNO 1990, N. 165
2. Fermo restando il disposto dell'articolo 54, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 58, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le pendenze tributarie conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento e dei provvedimenti che irrogano le sanzioni possono essere definite con il pagamento, entro sessanta giorni dalla notifica stessa, di una somma corrispondente all'80 per cento del tributo o del maggior tributo accertato, delle soprattasse dovute e delle pene pecuniarie irrogate, qualora l'importo complessivo non risulti superiore a lire cinque milioni.
3. In calce agli atti di cui al comma 2, oltre all'indicazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, è apposta anche la indicazione della facoltà ivi prevista.
4. In qualunque stato e grado del giudizio, le controversie dinanzi le commissioni tributarie il cui valore complessivo non supera l'importo di lire dieci milioni possono essere definite con il pagamento di una somma pari al 90 per cento del tributo ancora controverso e delle residue somme per soprattasse e per sanzioni pecuniarie. Dell'avvenuto pagamento viene data comunicazione al presidente della commissione, che, con propria ordinanza, dichiara cessata la materia del contendere.
5. DECRETO DECADUTO; GLI EFFETTI DEL PRESENTE COMMA SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 26 GIUGNO 1990, N. 165.
6. DECRETO DECADUTO; GLI EFFETTI DEL PRESENTE COMMA SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 26 GIUGNO 1990, N. 165.
7. DECRETO DECADUTO; GLI EFFETTI DEL PRESENTE COMMA SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 26 GIUGNO 1990, N. 165.