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DECRETO-LEGGE 25 novembre 1989, n. 382

Disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-11-1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 gennaio 1990, n. 8 (in G.U. 26/01/1990, n.21).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
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Testo in vigore dal:  30-12-1993
aggiornamenti all'articolo

Art. 5

Estensione alle unità sanitarie locali delle norme sulla tesoreria unica
1. A decorrere dal 1° gennaio 1990 le unità sanitarie locali sono inserite nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e ad esse si applicano tutte le disposizioni che regolano il sistema della tesoreria unica.
2. I tesorieri delle unità sanitarie locali, entro il 29 dicembre 1989, devono versare nelle contabilità speciali infruttifere esistenti, aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato competenti per territorio, tutte le disponibilità liquide detenute per conto delle unità sanitarie medesime.
3.
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 30 DICEMBRE 1992, N. 502, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 7 DICEMBRE 1993, N. 517))
.
((5))
4. I commi settimo ed ottavo dell'articolo 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119, sono abrogati.

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AGGIORNAMENTO (5)
Il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'art. 13, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, ha disposto (con l'art. 11, comma 16) che "In deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, le anticipazioni mensili che possono essere corrisposte alle unità sanitarie locali per i primi nove mesi dell'anno 1993 sono riferite ad un terzo della quota relativa all'ultimo trimestre dell'anno 1992."