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DECRETO-LEGGE 6 novembre 1989, n. 357

Norme in materia di reclutamento del personale della scuola.

note: Entrata in vigore del decreto: 8/11/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 1989, n. 417 (in G.U. 02/01/1990, n.1).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
Testo in vigore dal:  22-7-1993
aggiornamenti all'articolo

Art. 2

1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte ha luogo mediante concorso per titoli ed esami e mediante concorso per soli titoli; a ciascun tipo di concorso è assegnato annualmente il 50 per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali.
2. I predetti concorsi sono indetti con frequenza triennale anche quando non vi sia disponibilità di posti o cattedre.
3. All'indizione si provvede con bando emanato dal Ministro della pubblica istruzione.
4. La determinazione dei posti è effettuata dal provveditore agli studi all'atto del conferimento delle nomine, in relazione al numero dei posti disponibili e vacanti che sia accertato per ciascuno dei tre anni scolastici per i quali il concorso è espletato. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati al parallelo concorso per titoli; analogamente si provvede nel caso inverso. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.
5. Per quanto non diversamente disposto dai commi precedenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, ed all'articolo 1 della legge 20 maggio 1982, n. 270.
6. Per la scuola materna e per le classi di concorso della scuola secondaria per le quali sia prescritto il titolo di abilitazione all'insegnamento, le prove del concorso per titoli ed esami hanno anche funzioni di esame di abilitazione per i candidati che ne siano sprovvisti.
7. Non si applica alcun limite di età per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami al solo fine del conseguimento dell'abilitazione, nonché per l'ammissione ai concorsi per soli titoli.
8. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami hanno validità per i tre anni indicati nei relativi bandi. La nomina a cattedre di scuola secondaria superiore è disposta per il contingente del ruolo provinciale cui si riferisce la partecipazione al concorso.
9. Nei concorsi per titoli ed esami è attribuito un particolare punteggio anche all'inclusione nelle graduatorie di precedenti concorsi per titoli ed esami, relativi alla stessa classe di concorso o al medesimo posto.
10. Per l'ammissione ai concorsi per soli titoli sono richiesti:
a) il superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso od al medesimo posto;
b) un servizio di insegnamento negli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo, svolti sulla base del titolo di studio richiesto per l'accesso ai ruoli, nonché per insegnamenti relativi a classi di concorso che sia stato prestato, per almeno trecentosessanta giorni, anche non continuativi, nel triennio precedente, considerandosi cumulabili, da una parte, i servizi prestati nella scuola materna e nella scuola elementare e, dall'altra, i servizi prestati nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria.
11. Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero è utile se effettuato con atto di nomina dell'Amministrazione degli affari esteri.
12. La partecipazione ai concorsi per soli titoli è consentita per due province, nonché per tutti i concorsi per i quali gli aspiranti sono in possesso dei requisiti di ammissione.
13. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli hanno carattere permanente e sono soggette ad aggiornamento triennale. A tal fine, nei concorsi per soli titoli successivi al primo che verrà indetto secondo le norme del presente decreto, i nuovi concorrenti sono inclusi nel posto spettante in base al punteggio complessivo, mentre i concorrenti già compresi in graduatoria ma non ancora nominati hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione di nuovi titoli relativi all'attività didattica ed educativa, nonché culturale, professionale, scientifica e tecnica, purché abbiano presentato apposita domanda di permanenza, corredata dei nuovi titoli, nel termine di cui al bando di concorso.
14. A parità di punteggio e di ogni altra condizione che dia titolo a preferenza, precede nella graduatoria permanente chi abbia partecipato al concorso meno recente.
15. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli sono compilate sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente. La nomina a cattedre di scuola secondaria superiore è disposta per il contingente del ruolo provinciale cui si riferisce la partecipazione al concorso.
16. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, è emanata la tabella di valutazione dei titoli.
17. Il servizio riferito ad insegnamento diverso da quello inerente al concorso non è valutato.
18. Il punteggio da attribuire al superamento di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi non può superare quello spettante per tre anni di servizio di insegnamento.
19. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli, di cui al presente decreto, sono utilizzabili sino all'esaurimento, nell'ordine in cui i candidati vi risultino compresi.
20. La collocazione nella graduatoria dei concorsi per soli titoli non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami e in quelli per soli titoli.
21. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8- bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, e delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nonché di eventuali graduatorie, ancora valide, di precedenti concorsi per titoli ed esami. Ai fini dell'utilizzazione delle graduatorie dei concorsi per soli titoli a cattedre nelle Accademie di belle arti l'assegnazione dei posti annualmente disponibili è effettuata dopo aver proceduto ad accantonare, sull'aliquota spettante a detti concorsi, il 25 per cento dei posti stessi per destinarli alla nomina di coloro che risultino inseriti nella graduatoria del concorso per titoli, riservato agli assistenti delle predette Accademie, indetto in applicazione dell'art. 55 della legge 20 maggio 1982, n. 270; fermo restando tale accantonamento fino all'esaurimento di tale ultima graduatoria, non si può procedere all'utilizzazione delle graduatorie dei concorsi per soli titoli se non dopo che siano state esaurite le graduatorie, ancora valide, dei concorsi per titoli ed esami a cattedre nelle Accademie di belle arti.
22. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.
23. Ai docenti nominati in ruolo a seguito dell'espletamento di concorsi per soli titoli, qualora siano stati ammessi in base al servizio prestato nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero, si applica il disposto di cui all'articolo 18 della legge 25 agosto 1982, n. 604, purché essi siano in servizio presso le predette istituzioni all'atto del conferimento della nomina.
((4))
24. Il personale scolastico di ruolo in servizio all'estero, il quale a seguito del superamento di un concorso possa accedere ad altro ruolo, può chiedere la proroga dell'assunzione in servizio e dell'effettuazione del relativo periodo di prova, per un periodo non superiore a tre anni. I relativi effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di effettiva assunzione del servizio.
25. Le norme di cui al presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, anche al personale aducativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative.
26. Le disposizioni concernenti l'anno di formazione, di cui all'articolo 2 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si applicano anche al personale docente immesso in ruolo mediante concorso per soli titoli. (2) (3)

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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 6 giugno 1991, n. 172, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 1991, n. 244, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 1) che "Nel caso di istituzione o modifica di classi di concorso o di posti di insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado ed artistica, ivi compresi i conservatori e le accademie, i concorsi per soli titoli per l'accesso alle relative cattedre e posti di insegnamento, da indire ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, sono banditi prima della scadenza triennale di cui al comma 2 del citato articolo 2 e, comunque, entro novanta giorni dalla predetta istituzione o modifica".

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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 11 febbraio 1992, n. 151 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami ed ai concorsi per soli titoli di cui agli articoli 2 e 4 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, indetti in prima applicazione del decreto medesimo, compresi i concorsi in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno validità per un ulteriore anno scolastico, rispetto ai tre anni indicati nei relativi bandi, ai fini della copertura delle cattedre e posti vacanti e disponibili all'inizio del suddetto anno scolastico".

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AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale, con sentenza 5-15 luglio 1993, n. 315 (in G.U. 1a s.s. 21/07/1993, n. 30), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 23 del presente articolo nella parte in cui non prevede che si applichi il disposto dell'art. 18 della legge 25 agosto 1982, n. 604 (Revisione della disciplina in materia di reclutamento del personale della scuola) anche ai docenti nominati in ruolo a seguito dell'espletamento di concorsi per titoli ed esami, qualora abbiano fatto valere il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero.