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DECRETO-LEGGE 9 ottobre 1989, n. 338

Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati.

note: Entrata in vigore del decreto: 10/10/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 07 dicembre 1989, n. 389 (in G.U. 09/12/1989, n.287).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/04/2020)
Testo in vigore dal:  19-3-1993
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Art. 4

Incompatibilità dei trattamenti di disoccupazione con quelli pensionistici, norme per l'assicurazione obbligatoria alla CPDEL e all'INADEL, disposizioni relative all'INAIL, ai rapporti INPS,
INAIL e camere di commercio, industria ed artigianato, nonché alla ripartizione dei contributi fra i patronati
1. A decorrere dal 1 gennaio 1989, per i titolari di pensioni che abbiano superato l'età pensionabile di vecchiaia, prevista per il diritto a pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione sono incompatibili con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
2. I dipendenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i quali continuino a prestare servizio presso l'ente anche dopo che esso abbia perduto il carattere di istituzione pubblica, hanno facoltà di conservare, a domanda, il regime pensionistico obbligatorio e il trattamento di fine servizio previsto per il personale dipendente dagli enti locali. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla data di trasformazione della natura giuridica dell'ente, se posteriore.
3. I crediti per premi dovuti all'INAIL, di cui al numero 8) del primo comma dell'articolo 2778 del codice civile, sono collocati, per l'intero ammontare, tra quelli indicati al numero 1) del primo comma del predetto articolo.
4. Il secondo comma dell'articolo 45 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:
"Il datore di lavoro, che promuove ricorso ai sensi del presente articolo, deve effettuare il versamento dei premi di assicurazione, nel caso di prima applicazione, in base al tasso medio di tariffa e, negli altri casi, in base al tasso in vigore alla data del provvedimento che ha dato luogo al ricorso, salvo conguaglio per la eventuale differenza tra la somma versata e quella che risulti dovuta. Su detta differenza il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una somma in ragione d'anno pari al tasso di interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni".
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5. I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del testo unico di cui al comma 4, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico, debbono comunicare all'INAIL generalità, qualifiche e codice fiscale dei lavoratori.
5-bis. La comunicazione deve avvenire, con periodicità annuale, a decorrere dal 1° gennaio 1994, in occasione del pagamento dell'autoliquidazione dei premi dovuti all'INAIL e deve riguardare i lavoratori assicurati il cui rapporto di lavoro abbia avuto inizio o sia cessato nel precedente periodo assicurativo.
5-ter. In sede di prima applicazione della presente disposizione la comunicazione dovrà riguardare i nominativi di tutti gli assicurati in servizio alla data del 31 dicembre 1992.
5-quater. In caso di omessa od errata comunicazione, sarà applicata una sanzione amministrativa di lire ventimila per nominativo
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6. All'atto della iscrizione presso le camere di commercio, industria e artigianato, gli interessati devono specificare la sussistenza dell'obbligo assicurativo per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché per le assicurazioni obbligatorie gestite dall'INPS, indicando, ove già acquisito, il numero di posizione assicurativa e la data di presumibile avvio dell'attività.
7. Tra l'INPS, l'INAIL, le camere di commercio e gli organismi ad esse collegati per la gestione del sistema informativo camerale, sono attivati collegamenti telematici, al fine di consentire l'accesso diretto, da parte dell'INPS e dell'INAIL, alle risultanze degli archivi camerali di base e di quelli collegati all'anagrafe nazionale delle imprese, nonché la consultazione, anche generalizzata, da parte delle camere di commercio e degli organismi collegati, delle informazioni anagrafiche e di quelle relative al numero dei dipendenti, acquisite alle anagrafi delle aziende e a quelle degli imprenditori autonomi gestite dall'INPS e dall'INAIL.
8. All'atto della richiesta del numero della partita IVA, i titolari di aziende agricole debbono indicare gli estremi della iscrizione allo SCAU, ovvero la ragione della non insorgenza dell'obbligo di iscrizione.
9. In attesa della realizzazione dei collegamenti telematici, la fornitura delle informazioni di cui ai commi 6 e 7 avverrà attraverso lo scambio di supporti magnetici. Le procedure per i collegamenti e lo scambio di supporti magnetici saranno definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
10. Le ripartizioni definitive tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale dei fondi di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per gli anni 1986, 1987, 1988 e 1989 sono effettuate, in deroga alle vigenti disposizioni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti gli istituti stessi, in base a quote percentuali determinate con riferimento alla quota di ripartizione definitiva applicata nell'anno precedente a ciascuno dei predetti anni ed ai dati acquisiti presso gli ispettorati del lavoro, tenuto anche conto delle risultanze fornite dagli istituti di previdenza e assistenza sociale, relativi, per ciascun anno, all'attività ed all'organizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale. Per l'attività e l'organizzazione all'estero sono presi in considerazione i dati forniti direttamente dagli istituti di patronato e di assistenza sociale.
11. Per gli istituti di patronato e di assistenza sociale, la cui costituzione è approvata nel corso dell'anno 1989, ai fini della ripartizione definitiva per l'anno stesso saranno presi in considerazione solo i dati acquisiti presso gli ispettorati del lavoro.
12. Tra i fondi accantonati di cui al comma 4 dell'articolo 1- ter del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, da utilizzare secondo i criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 luglio 1986, sono da ricomprendere anche i fondi accantonati relativi all'esercizio 1986.
13. Al comma 1 dell'articolo 55 della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e del Ministero del tesoro."; al comma 4 del citato articolo le parole: "agli articoli 5, 8," sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 5, 7, 8,".
14. Le somme corrisposte a titolo di arretrati per prestazioni di integrazione salariale riferite ad anni precedenti a quello di erogazione non sono computate nel reddito ai fini dell'assegno per il nucleo familiare, con effetto dal 1 luglio 1989.