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DECRETO-LEGGE 2 giugno 1989, n. 212

Disposizioni urgenti per l'esonero dalle sanzioni per le dichiarazioni dei redditi presentate tardivamente entro il 5 giugno 1989 e per i versamenti di imposta effettuati entro la stessa data, nonchè disposizioni per la sospensione degli effetti dell'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

note: Entrata in vigore del decreto: 03/06/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 luglio 1989, n. 267 (in G.U. 02/08/1989, n.179).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/06/1994)
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Testo in vigore dal:  31-7-1994
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Art. 2

1.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 1994, N. 330, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 1994, N. 473))
.
1-bis. All'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 26, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8- bis, alla lettera b), sono soppresse le parole: 'non adibiti ad uso pubblicò;
b) al comma 10, dopo le parole: '2.500 centimetri cubicì sono inserite le seguenti: 'non adibiti ad uso pubblico.