Disposizioni urgenti per l'esonero dalle sanzioni per le
dichiarazioni dei redditi presentate tardivamente entro il 5 giugno
1989 e per i versamenti di imposta effettuati entro la stessa data,
nonchè disposizioni per la sospensione degli effetti dell'articolo
26, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.
note:
Entrata in vigore del decreto: 03/06/1989. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 luglio 1989, n. 267 (in G.U. 02/08/1989, n.179).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/06/1994)