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DECRETO-LEGGE 1 aprile 1989, n. 120

Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia.

note: Entrata in vigore del decreto: 04/04/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 maggio 1989, n. 181 (in G.U. 23/05/1989, n.118).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2000)
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Testo in vigore dal:  1-1-2001
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Art. 5

1. Al fine di accelerare la ripresa economica ed occupazionale delle aree interessate dal processo di ristrutturazione del comparto siderurgico di cui all'articolo 1, il CIPI, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, esamina e delibera, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica, nel quale sono specificate le singole iniziative da attuare ed i comuni delle province di Genova, Terni, Napoli e Taranto individuati per il loro insediamento, nonché il programma di promozione industriale predisposto dalla Società finanziaria di promozione e sviluppo imprenditoriale controllata dall'IRI (SPI S.p.a.), relativo ad iniziative imprenditoriali nei settori dell'industria e dei servizi con particolare riferimento a quelle da realizzare in collaborazione con imprenditori privati e con cooperative o loro consorzi.(3a)
2. Con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alla integrazione e all'aggiornamento dei programmi.(3a)
3. Ai fini dell'attribuzione dei livelli di incentivazione di cui all'articolo 6, il programma speciale di reindustrializzazione di cui al comma 1 definisce, con riferimento a ciascuna iniziativa produttiva da localizzare nei comuni delle province di Napoli e di Taranto, la misura percentuale minima del personale siderurgico esuberante da assumere, correlata alla natura ed alle caratteristiche delle singole iniziative ed alle professionalità richieste.
L'inosservanza del disposto del presente comma determina la decadenza dal beneficio dell'incentivazione aggiuntiva di cui all'articolo 6.
3-bis. Le opere occorrenti per il primo impianto e per l'ampliamento degli immobili aziendali relativi all'insediamento delle iniziative di cui al comma 1 sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.
((4))


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AGGIORNAMENTO (3a)
Il D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1993, n. 236 ha disposto (con l'art. 2, comma 6) che "Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è prorogato al 31 dicembre 1993 il termine per la presentazione delle domande relative al programma di promozione industriale della SPI ed al programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del medesimo decreto-legge."

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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 145, comma 52) che " Il programma speciale di reindustrializzazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è integrato con la previsione dello sviluppo di un polo di attività industriali ad alta tecnologia nel territorio del comune di Genova.Per finanziare gli interventi previsti da tale integrazione è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003".