DECRETO-LEGGE 4 marzo 1989, n. 77

Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime.

note: Entrata in vigore del decreto: 06/03/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 05 maggio 1989, n. 160 (in G.U. 05/05/1989, n.103).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2014)
Testo in vigore dal: 1-1-2015
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5 
 
  1. A decorrere dal 1°  gennaio  1989  sono  istituite  le  seguenti
tasse: 
    a) la tassa  per  i  servizi  di  assistenza  in  rotta  ai  voli
nazionali forniti dall'Azienda autonoma di assistenza al volo per  il
traffico aereo generale; 
    b) la tassa di terminale  per  i  voli  nazionali,  comunitari  e
internazionali. 
  2. La tassa per i servizi di assistenza in rotta ai voli nazionali,
di cui al comma 1, lettera a), nonche' la tassa  per  l'utilizzazione
delle installazioni e del servizio  di  assistenza  alla  navigazione
aerea in rotta cui sono assoggettati i  voli  internazionali  per  la
parte di volo che si svolge nello  spazio  aereo  nazionale,  forniti
dall'Azienda autonoma di assistenza al volo  per  il  traffico  aereo
generale, sono determinate secondo i criteri di  cui  alla  legge  11
luglio 1977, n. 411, modificata dalla legge 15 febbraio 1985, n. 25. 
  3.  La  tassa  di  terminale  per  i  voli  nazionali  ed  i   voli
internazionali di cui al comma 1, lettera b), e' determinata  secondo
la formula: "T=CTT * p * a", nella quale "T" e'  l'  ammontare  della
tassa, "CTT" e' il coefficiente unitario di tassazione di  terminale,
"p" e' il coefficiente di peso  ricavato  elevando  il  peso  massimo
dell'aeromobile al decollo come definito dall'articolo 6 della  legge
11 luglio 1977, n. 411, ad un  valore  determinato  con  decreto  del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti,   tenuto   conto
dell'effettivo costo di erogazione del servizio di controllo al  volo
in base al  peso  degli  aeromobili.  Fino  all'emanazione  di  detto
decreto il valore cui elevare  il  peso  e'  stabilito  in  0,95.  Il
coefficiente "a"  e'  determinato  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dell' effettivo costo di
assistenza  al  volo  sostenuto  per  categoria  di  aeroporto;  fino
all'emanazione del decreto di determinazione del coefficiente, "a" e'
pari a 1 per tutti gli aeroporti. 
  4. Il coefficiente unitario di tassazione  di  terminale  (CTT)  e'
calcolato mediante il rapporto: «CTT = CT/UST», nel quale «CT» e'  il
costo complessivo ammesso per i servizi di  terminale  nel  complesso
degli aeroporti, al netto dei  costi  previsti  negli  aeroporti  nei
quali si sviluppa, singolarmente, un traffico in termini di unita' di
servizio inferiore all'1,5 per cento del totale previsto  per  l'anno
di applicazione della tariffa sull'intera rete nazionale ed «UST»  e'
il numero totale delle unita' di servizio di terminale che si prevede
saranno prodotte nell'anno di applicazione della  tassa.  Il  calcolo
delle unita' di servizio prodotte e' in funzione dei coefficienti  di
peso degli aeromobili e del numero  dei  voli.  A  decorrere  dal  1°
luglio 2012 il costo complessivo ammesso per i servizi  di  terminale
nel complesso  degli  aeroporti  e'  calcolato  al  lordo  dei  costi
previsti negli aeroporti nei quali  si  sviluppa,  singolarmente,  un
traffico in termini di unita' di servizio inferiore all'1,5 per cento
del  totale  previsto  per  l'anno  di  applicazione  della   tariffa
sull'intera rete nazionale. Al fine di garantire la  sicurezza  e  la
continuita' del servizio di assistenza al volo di terminale  prestato
dall'Aeronautica militare a favore dei voli civili, i relativi costi,
non soggetti ad esenzione, sono coperti  dalla  corrispondente  quota
dei ricavi tariffari, secondo le modalita' disciplinate dal Contratto
di programma tra lo Stato e l'ENAV s.p.a. di cui all'articolo 9 della
legge 21 dicembre 1996, n. 665. Dette somme sono versate  all'entrata
del  bilancio  dello  Stato  da  parte  di  ENAV  s.p.a.  per  essere
riassegnate su apposito  programma  dello  stato  di  previsione  del
Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. (8) 
  5. COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183. 
  6. Per il pagamento delle tasse di cui al presente articolo valgono
le esenzioni previste dall'articolo 4 della legge 20  dicembre  1995,
n. 575. 
  7. Le tasse di cui ai commi 1, 2 e 3  sono  stabilite  in  modo  da
assicurare, per l'anno 1989, la copertura del 60 per cento del  costo
dei servizi di assistenza in rotta ai voli nazionali e di  quelli  di
terminale con incrementi  annui  pari  al  10  per  cento  fino  alla
copertura, nell'anno 1993, dell'intero costo dei servizi. Con decreto
del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro  del  tesoro,
sono stabiliti i termini e  le  modalita'  per  l'accertamento  delle
tasse stesse. 
  7-bis. I coefficienti unitari di tassazione, di cui al comma 4  del
presente articolo e di cui all'articolo 3 della legge 11 luglio 1977,
n. 411, sono determinati secondo  parametri  di  efficientamento  dei
costi indicati nel contratto di  programma  di  cui  all'articolo  9,
comma 2, della legge 21 dicembre  1996,  n.  665.  Nel  contratto  di
programma e' assegnato all'Azienda un  obiettivo  di  recupero  della
produttivita' tenendo conto del livello  qualitativo  e  quantitativo
dei servizi offerti, delle esigenze di recupero dei costi, in base  a
criteri di efficienza e di sviluppo delle strutture di assistenza  al
volo, dell'effettivo  conseguimento  degli  obiettivi  di  sicurezza,
nonche' di un  sistema  di  contabilita'  analitica,  certificato  da
societa' di revisione contabile, che  consenta  l'individuazione  dei
ricavi e dei costi di competenza afferenti a  ciascuno  dei  servizi,
regolamentati e non regolamentati. 
  8. Sono a carico dello Stato: 
    a) il mancato gettito di tassazione  dei  servizi  di  assistenza
alla navigazione aerea in rotta, sia  nazionale  che  internazionale,
nonche' di quelli di  terminale,  forniti  dall'Azienda  autonoma  di
assitenza al volo per il  traffico  aereo  generale  agli  aeromobili
esonerati ai sensi del comma 6, sulla base del numero delle unita' di
servizio rese; 
    b) i mancati introiti dell'Azienda in base a quanto previsto  dai
commi 4 e 5 del presente articolo; 
    c) la differenza tra le tasse applicate ed i costi  sostenuti  in
relazione alla gradualita' delle tasse stesse di cui al comma 7. 
  9. Il coefficiente unitario di tassazione per la tassa di terminale
e' determinato con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sulla base di un'istruttoria effettuata dall'ENAC sentita l'Azienda. 
  ((10.  Agli  oneri  derivanti  dall'applicazione  del  comma  8  si
provvede a  valere  sulle  risorse  riscosse  dall'ENAV  Spa  per  lo
svolgimento dei servizi di navigazione aerea di rotta svolti a favore
del traffico aereo civile, di cui al decreto del Ministro del  tesoro
5 maggio 1997, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  154  del  4
luglio 1997)). 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (8) 
  La L. 12 novembre 2011, n. 183, ha disposto (con  l'art.  4,  comma
41,  alinea)  che  le  modificazioni  all'art.  5  sono  apportate  a
decorrere dal 1° luglio 2012.