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DECRETO-LEGGE 2 marzo 1989, n. 69

Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonchè in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 02/03/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154 (in G.U. 29/04/1989, n.99).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/06/2003)
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Testo in vigore dal:  30-11-1989
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Art. 34

1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del due per cento è sostituita, in ogni caso, dall'aliquota del quattro per cento con effetto dal 1° gennaio 1989.
2. Per le operazioni soggette all'aliquota del quattro per cento la quota imponibile si ottiene riducendo il corrispettivo, comprensivo di imponibile e di imposta, del 3,85 per cento o, in alternativa, dividendo il corrispettivo stesso per 104, moltiplicando il quoziente per cento e arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, all'unità più prossima.
3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera i) del terzo comma dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:
"i) le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e similari;";
b) nel terzo comma dell'articolo 2, la lettera g) è soppressa;
c) nel quarto comma dell'articolo 3, la lettera g) è soppressa;
d) il numero 10 dell'articolo 10 è soppresso;
e) la lettera c) del primo comma dell'articolo 74 è sostituita dalla seguente:
"c) per il commercio dei giornali quotidiani, dei periodici, dei supporti integrativi e dei libri, sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero di copie vendute ovvero in relazione al numero di quelle consegnate o spedite diminuito del 40 per cento a titolo di forfettizzazione della resa. Per periodici si intendono le pubblicazioni registrate come tali ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Per le cessioni congiunte di giornali quotidiani, di periodici, di libri e di altri beni, anche se offerti in omaggio, l'imposta si applica sul corrispettivo dei complessivo beni ceduti, con l'aliquota relativa al bene principale; qualora questultimo non sia costituito dalle pubblicazioni o dai libri, l'imposta è dovuta in relazione al numero delle copie vendute; la diminuzione del 40 per cento a titolo di forfetizzazione della resa è elevata per gli anni 1990 e 1991 all'80 per cento;".
5. Alla tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il n. 18) è sostituito dal seguente:
"18) giornali quotidiani, libri, periodici, edizioni musicali a stampa e carte geografiche; carta occorrente per la stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;";
b) il n. 26) è sostituito dal seguente:
"26) assegnazioni, anche in godimento, di case di abitazione di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e integrazioni, fatte a soci da cooperative edilizie e loro consorzi;";
c) il n. 35) è sostituito dal seguente:
"35) prestazioni relative alla composizione, legatoria e stampa dei giornali quotidiani, libri, periodici, edizioni musicali a stampa, carte geografiche, atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;".
6. I notiziari quotidiani ed i dispacci delle agenzie di stampa devono intendersi equiparati, ai fini dell'aliquota, ai giornali quotidiani.
7.
(( COMMA ABROGATO DALLA L. 27 NOVEMBRE 1989, N. 384 ))
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7-bis. Alle bevande a base di vino, regolarmente dal decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 29 febbraio 1988, n. 124, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 1988, si applica l'aliquota IVA del 9 per cento a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
8. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle operazioni nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali alla data del 31 dicembre 1988 sia stata emessa e registrata la fattura ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 del predetto decreto, ancorché alla data stessa il corrispettivo non sia stato ancora pagato.
8-bis. Le prestazioni aventi per oggetto attività didattica svolta in Italia da filiazioni di università o istituti di cultura superiore stranieri, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da collegi o pensioni annessi o dipendenti, sono da ritenersi attività non commerciale a tutti gli effetti tributari. La disposizione ha effetto dal giorno dell'insediamento in Italia delle stesse istituzioni. Tuttavia non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione la stessa è applicabile a condizione che i requisiti prescritti risultino da conforme riconoscimento rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Ministero degli affari esteri con effetto dall'anno di presentazione della richiesta.
Per le filiazioni già operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione la richiesta deve essere presentata entro il 31 dicembre 1989.