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DECRETO-LEGGE 2 marzo 1989, n. 69

Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonchè in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 02/03/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154 (in G.U. 29/04/1989, n.99).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/06/2003)
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Testo in vigore dal:  30-4-1989
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Art. 21

1.
(( Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi
o adempimenti, anche se connessi all'esercizio di facoltà diverse dalle opzioni, che non rilevano ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, commesse fino al 31 dicembre 1988 da soggetti che esercitano arti o professioni o attività di impresa, nonché quelle di cui ai successivi commi e alle disposizioni in essi previste possono essere definite mediante versamento della somma di cui al comma 5 ))
sulla base di apposita istanza da presentare entro il 30 novembre 1989 all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione dell'istanza stessa. L'istanza deve essere redatta in duplice esemplare, in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre 1989; con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di trasmissione all'ufficio delle imposte di uno degli esemplari.
2. Le pene pecuniarie non si applicano per le violazioni richiamate nella prima parte del terzo comma dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e nel terzo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché, per le violazioni indicate nei successivi commi. Le pene pecuniarie sono, tuttavia, applicabili qualora il contribuente, i suoi eredi, il rappresentante legale, il rappresentante negoziale e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, se richiesti dagli uffici competenti, non prov vedano a rimuovere le irregolarità o le omissioni e ad integrare le incompletezze entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa.
3. Sono considerate valide:
a) le dichiarazioni dei redditi redatte su stampati non conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, se contengono i dati e gli elementi necessari per la individuazione del contribuente e del suo indirizzo, nonché per la determinazione dei redditi imponibili dichiarati;
b) le dichiarazioni di cui al titolo I del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, considerate omesse perché pervenute all'ufficio competente oltre i termini previsti dalla legge, a condizione che siano state presentate, ancorché ad ufficio incompetente, entro il
(( 31 dicembre 1988 ))
;
c) le dichiarazioni dei redditi di cui alla lettera b) non
sottoscritte in violazione del terzo e quarto comma dell'articolo 8 del predetto decreto n. 600 del 1973;
d) le dichiarazioni previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, considerate omesse ai sensi dell'art. 37 dello stesso decreto, a condizione che siano state presentate, ancorché ad ufficio incompetente, entro il
(( 31 dicembre 1988 ))
.
4. Non si applicano le pene pecuniarie previste:
a) dall'articolo 46, primo comma, e dall'articolo 47, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni di cui al comma 3, lettera b);
b) dagli articoli 46, ultimo comma, e 47, ultimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni presentate o pervenute all'ufficio competente con ritardo non superiore ad un mese;
c) dall'articolo 53, primo comma, e 47, ultimo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel caso di tardiva consegna, da parte dei sostituti di imposta, delle certificazioni di cui al primo comma dell'art. 3 dello stesso decreto, a condizione che la consegna sia avvenuta entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti aventi diritto a ricevere la certificazione stessa;
d) dall'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, per la mancata presentazione dalla situazione patrimoniale in allegato alla dichiarazione dei redditi;
e) dagli articoli 93 e 94 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, per le ipotesi di versamenti di somme ad esattoria o ad ufficio incompetente e per le ipotesi di incompletezza della distinta di versamento o del documento di conto corrente postale;
f) dall'articolo 43, commi primo e
(( terzo ))
, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a condizione che le dichiarazioni siano state presentate entro la data del
(( 31 dicembre 1988 ))
;
g) dall'articolo 7, secondo, terzo e quarto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627; le violazioni per le quali non si applicano le pene pecuniarie non si computano agli effetti del secondo comma dell'articolo 8 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 1978;
h) dall'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, come
sostituito dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 71, limitatamente alle infrazioni diverse da quelle di mancata emissione della ricevuta o di emissione della stessa con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale;
i) dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18,
limitatamente alle infrazioni diverse da quelle di mancata emissione dello scontrino fiscale o di emissione dello stesso con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale.
5. Per ciascuno dei periodi di imposta a cui si riferiscono le
violazioni indicate al comma 1 del presente articolo è dovuta
(( con la loro estinzione ad ogni effetto, ))
la somma di lire un milione che deve essere versata entro la stessa data di presentazione dell'istanza ovvero, a richiesta del contribuente, in quattro rate costanti con scadenza nel mese di novembre degli anni 1989, 1990, 1991, 1992. La rateizzazione può essere richiesta se l'importo complessivo supera tre milioni di lire e sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 12 per cento.
6. Le sanzioni amministrative previste nell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e nell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non si applicano ai contribuenti ed ai sostituti di imposta che hanno provveduto entro il
(( 31 dicembre 1988 ))
al pagamento delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle dichiarazioni o liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto relative ai periodi di imposta il cui termine per la presentazione della dichiarazione annuale è scaduto anteriormente alla data predetta. Su istanza degli interessati gli uffici delle imposte provvedono allo sgravio delle soprattasse iscritte a ruolo non ancora pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto o al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima. Se le imposte e le ritenute non versate sono state iscritte in ruoli emessi entro il
(( 31 dicembre 1988 ))
, la soprattassa non è dovuta limitatamente alle rate non ancora scadute alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo.
7. I giudizi relativi alle violazioni previste nei commi precedenti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi. Gli uffici devono trasmettere alle commissioni tributarie, entro il semestre successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, un elenco cumulativo contenente la indicazione delle parti e dell'oggetto della controversia quali risultano dalla copia del ricorso nonché la attestazione che è stato adempiuto alla richiesta prevista nella seconda parte del comma 2 o che l'ufficio medesimo non ha inteso formularla. Le commissioni, esaminati gli atti, dichiarano la estinzione del giudizio.
8. I versamenti delle somme di cui al comma 5 sono eseguiti a norma
dell'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, secondo modalità stabilite con il decreto
(( di cui all'articolo 16, comma 1 ))
, secondo periodo. In caso di mancato o insufficiente versamento si applica il disposto del comma 4 dell'articolo 18.
9. Nello stato di previsione della entrata è istituito un apposito
capitolo cui affluiscono le riscossioni di cui agli articoli da 14 al presente articolo. Sullo stesso capitolo affluiscono le riscossioni degli interessi e soprattasse per omesso, insufficiente o ritardato versamento.