DECRETO-LEGGE 2 marzo 1989, n. 69

Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarita' formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonche' in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 02/03/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154 (in G.U. 29/04/1989, n.99).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/06/2003)
Testo in vigore dal: 30-4-1989
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 15. 
 
  1. Le dichiarazioni  ((...))  devono  essere  redatte  su  stampati
conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle  finanze
e spedite mediante raccomandata nel periodo dal  1  al  30  settembre
1989 agli uffici competenti in ragione  del  domicilio  fiscale  alla
data di presentazione delle dichiarazioni medesime. Le  dichiarazioni
((...)) sono irrevocabibili e devono essere  presentate,  a  pena  di
nullita', sia ai fini delle imposte sui redditi  che  ai  fini  della
imposta sul valore aggiunto per tutti i periodi di  imposta  indicati
nell'articolo 14 per i quali non e' stato notificato accertamento. 
  2. Le dichiarazioni possono comprendere anche periodi di imposta 
 per i quali e' stato notificato accertamento non definitivo.