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DECRETO-LEGGE 2 marzo 1989, n. 69

Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonchè in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 02/03/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154 (in G.U. 29/04/1989, n.99).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/06/2003)
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Testo in vigore dal:  30-4-1989
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Art. 15

1. Le dichiarazioni
((...))
devono essere redatte su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze e spedite mediante raccomandata nel periodo dal 1 al 30 settembre 1989 agli uffici competenti in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione delle dichiarazioni medesime. Le dichiarazioni
((...))
sono irrevocabibili e devono essere presentate, a pena di nullità, sia ai fini delle imposte sui redditi che ai fini della imposta sul valore aggiunto per tutti i periodi di imposta indicati nell'articolo 14 per i quali non è stato notificato accertamento.
2. Le dichiarazioni possono comprendere anche periodi di imposta
per i quali è stato notificato accertamento non definitivo.