DECRETO-LEGGE 2 marzo 1989, n. 69

Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarita' formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonche' in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 02/03/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154 (in G.U. 29/04/1989, n.99).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/06/2003)
Testo in vigore dal: 30-4-1989
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 14. 
 
  (( 1.  Per  i  contribuenti  che  si  sono  avvalsi  di  regime  di
contabilita' semplificata  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi,  i
termini previsti per gli adempimenti agli effetti delle  imposte  sui
redditi e dell'imposta sul  valore  aggiunto  per  i  periodi  chiusi
anteriormente al 1 gennaio 1988 e per i  quali  non  sia  intervenuto
accertamento definitivo a tale data sono differiti  al  30  settembre
1989 fermi restando  in  ogni  caso  i  versamenti  di  imposta  gia'
eseguiti. Per le dichiarazioni annuali presentate entro tale  termine
non si fa luogo a  controlli  per  sorteggio  o  in  base  a  criteri
selettivi qualora gli imponibili dichiarati non risultino inferiori a
quelli  determinati,  per  il  corrispondente  anno,   in   base   ai
coefficienti stabiliti agli effetti della imposizione sui  redditi  e
della imposta sul valore aggiunto nell'articolo 11; in tal caso,  nei
limiti  dei  dati  risultanti  dalle  anzidette   dichiarazioni,   le
operazioni si intendono regolarizzate ad ogni effetto. E' dovuta  per
ogni anno una somma corrispondente  a  quella  indicata  al  comma  5
dell'articolo 21, ridotta alla meta' )). 
  2. Per i redditi  prodotti  in  forma  associata  la  dichiarazione
((...)) ai fini delle imposte sui  redditi  presentata  dai  soggetti
indicati nell'articolo 5 del testo unico delle  imposte  sui  redditi
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, ha effetto anche per i soci, associati o partecipanti. 
  (( 2-bis. Per gli enti non commerciali di cui al comma 1, lettera 
 c), dell'articolo 87 del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986,  n.   917,   che   hanno   esercitato   attivita'   commerciali
relativamente agli anni per i quali sono scaduti  i  termini  per  la
presentazione delle dichiarazioni  relative  all'imposta  sul  valore
aggiunto e alle imposte sul reddito e per i quali non sia intervenuto
accertamento definitivo, sono differiti al 30 settembre  1989,  anche
nel caso di omessa presentazione, i termini per la  presentazione  di
dichiarazioni, fermi restando in ogni caso i  versamenti  di  imposta
gia' eseguiti )).