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DECRETO-LEGGE 23 gennaio 1989, n. 10

Ampliamento della dotazione organica del personale del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria e modalità di copertura dei posti previsti in aumento.

note: Entrata in vigore del decreto: 25/01/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 1989, n. 104 (in G.U. 25/03/1989, n.71).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/01/1990)
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Testo in vigore dal:  28-1-1990
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Art. 5

1. Alla copertura dei posti recati in aumento dall'articolo 4, dedotte le aliquote dei posti riservati alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e determinata nella misura del 20 per cento l'aliquota dei posti da riservare ai dipendenti in servizio si provvede:
a) nella misura del 30 per cento dei posti mediante l'assunzione di coloro che abbiano prestato servizio negli uffici giudiziari in qualità di dattilografi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, e dell'articolo 7, della legge 26 aprile 1985, n. 162, anche se abbiano superato i limiti di età per l'assunzione; la relativa graduatoria sarà formata tenendo conto della durata del servizio prestato in qualità di dattilografo giudiziario e, in caso di parità, si applicherà l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
((
2. Ferme restando le aliquote dei posti riservati alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette, alla copertura dei residui posti recati in aumento dall'articolo 4, non coperti con il concorso riservato ai dipendenti in servizio e con il ricorso alle selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento, si provvede mediante l'assunzione dei candidati risultati idonei nella graduatoria del concorso bandito ai sensi del comma 1, lettera a
))