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DECRETO-LEGGE 21 marzo 1988, n. 86

Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonchè per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

note: Entrata in vigore del decreto: 23/03/1988.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 1988, n. 160 (in G.U. 21/05/1988, n.118).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/09/2015)
Testo in vigore dal:  24-9-2015
aggiornamenti all'articolo

Art. 8

1.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148))
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1-bis.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148))
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2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148))
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2-bis.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148))
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3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148))
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4.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148))
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5.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148))
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6. Il datore di lavoro che occupi un lavoratore titolare del trattamento di integrazione salariale, di disoccupazione o di mobilità in violazione delle norme in materia di collocamento, ferma restando ogni altra sanzione prevista, è tenuto a versare alla gestione della assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria una somma pari al 50 per cento del trattamento previdenziale indebitamente percepito dal lavoratore per il periodo durante il quale questi è stato occupato alle sue dipendenze.
7. Le imprese che, nei limiti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, assumono con contratti di formazione e lavoro, mentre hanno in atto sospensioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, sono tenute a corrispondere alla Cassa integrazione guadagni, per tutta la durata delle predette sospensioni e per ciascun lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro durante il predetto periodo, e comunque per un numero di essi non superiore a quello dei lavoratori sospesi, un contributo mensile pari al 7 per cento dell'importo massimo del trattamento di integrazione salariale determinato ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 427. La presente disposizione trova applicazione per i contratti di formazione e lavoro stipulati in data successiva al 31 marzo 1988.
8.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148))
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8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano alle società sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria nonché alle società di reimpiego dei lavoratori costituite dalla GEPI ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784, dell'articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, dell'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 settembre 1982, n. 684, dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, dell'articolo 5, quinto comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, e dell'articolo 2 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452.
Il comma 1 non trova altresì applicazione per le imprese sottoposte a procedure concorsuali, ivi compresa l'amministrazione controllata, e per quelle di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni ed integrazioni.