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DECRETO-LEGGE 13 marzo 1988, n. 69

Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/3/1988.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 153 (in G.U. 14/05/1988, n.112).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2021)
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Testo in vigore dal:  14-5-1988
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Art. 3

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le misure della tassa erariale sulle merci imbarcate e
sbarcate nei porti, nelle rade e nelle spiagge
dello Stato, istituita dal primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, sono aumentate del 50 per cento rispetto a quelle determinate con l'articolo 6 della legge 1› dicembre 1981, n. 692, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546. Tale aumento non si applica per il traffico di cabotaggio.
((
2. Al fine di tener conto del ruolo internazionale del porto franco di Trieste, in armonia con la funzione statutaria fissata dall'allegato VIII del trattato di pace di Parigi del 10 febbraio 1947, reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato con legge 25 novembre 1952, n. 3054, l'aumento di cui al comma 1 non si applica altresì in detto scalo. Le modalità di applicazione di tutte le tasse e diritti marittimi vigenti per navi, merci e passeggeri nel porto di Trieste saranno definite con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, in esecuzione dei principi stabiliti dal suddetto allegato.
))
3.
(( Sono esenti dalla tassa erariale e da quella portuale di cui al primo, secondo e quarto comma ))
dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni, tutte le merci caricate sui carri ferroviari e sui veicoli che accedono alle navi traghetto adibite ai collegamenti marittimi tra porti nazionali, nonché le merci contenute nei contenitori caricati su navi portacontenitori ugualmente adibite ai collegamenti marittimi tra porti nazionali.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le misure della tassa di ancoraggio e della soprattassa di ancoraggio per le merci in coperta, di cui ai capi I e II del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, sono aumentate di sei volte.
5. Il Ministro della marina mercantile, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per le navi stazzate in virtù della legge 22 ottobre 1973, n. 958, determina con proprio decreto i coefficienti di correzione da applicare ai valori di stazza in NT per ottenere i valori corrispettivi di stazza netta, sui quali dovranno essere applicate la tassa di ancoraggio e la soprattassa di ancoraggio per le merci in coperta, di cui ai capi I e II del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, nelle misure aggiornate in base al presente decreto.
6. Un terzo degli importi riscossi in applicazione della tassa di cui al comma 1 e l'80 per cento degli importi riscossi in applicazione delle tasse di cui al comma 4 nei porti rientranti nell'ambito delle circoscrizioni degli enti portuali di Savona, Genova, Civitavecchia, Napoli, Palermo, Venezia e Trieste, nonché nei porti in cui insistono
(( . . . ))
le Aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia e Messina, è devoluto ai predetti enti e alle predette aziende. Le somme devolute sono destinate
(( ad investimenti per il miglioramento ed il potenziamento delle strutture, delle opere e dei servizi portuali ))
.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il provento complessivo della tassa sulle merci di cui all'articolo 47 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, è devoluto per intero al Provveditorato al porto di Venezia.
8.
(( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 13 MAGGIO 1988, N. 153 ))
.
9.
(( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 13 MAGGIO 1988, N. 153 ))
.
10. Rimangono ferme le misure delle tasse portuali quali attualmente fissate con i provvedimenti adottati in attuazione del secondo e quarto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, nonché le misure delle tasse portuali quali attualmente fissate con i provvedimenti adottati in attuazione della legge 5 maggio 1976, n. 355, per i porti in cui insistono o sono autorizzate ad operare le Aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia e Messina, e rivalutate con l'articolo 6 della legge 1› dicembre 1981, n. 692, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546.