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DECRETO-LEGGE 12 gennaio 1988, n. 2

Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/01/1988.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 marzo 1988, n. 68 (in G.U. 14/03/1988, n.61).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/03/1988)
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Testo in vigore dal:  17-3-1988
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Art. 12

1. Per le aree soggette a vincolo paesistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il parere prescritto dall'articolo 32, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è reso ai sensi del nono comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'articolo 1 del citato decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
((2))
2. All'articolo 32, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le parole: 'si intende reso in senso negativò sono sostituite dalle seguenti: 'il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto della relativa amministrazione. Il parere non è richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti l'altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2 per cento delle misure prescrittè.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)

La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 10 marzo 1988, n. 302 (in G.U. 1a s.s. 16/03/1988, n. 11), ha dichiarato "la illegittimità costituzionale dell'art. 12, commi primo, secondo e terzo del d.-l.
n. 2 del 1988".