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DECRETO-LEGGE 9 settembre 1988, n. 397

Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali.

note: Entrata in vigore del decreto: 11/09/1988.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 09 novembre 1988, n. 475 (in G.U. 10/11/1988, n.264).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/12/2008)
Testo in vigore dal:  10-11-1988
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Art. 9

Personale
1. Per le attività del Servizio di prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale nello svolgimento dei compiti di natura tecnica connessi all'attuazione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente può attribuire, per un contingente massimo di quindici unità, incarichi a tempo determinato, di durata non superiore a due anni e rinnovabili per eguale periodo, a personale particolarmente qualificato nella materia, appartenentte ai ruoli delle amministrazioni dello Stato
((o di enti pubblici, anche economici))
.
Il personale in parola è collocato in posizioni di comando o di fuori ruolo presso il Ministero dell'ambiente. A tale personale è corrisposta, per la durata dell'incarico, una specifica indennità da determinare con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.
((
2. Le relative spese, che si quantificano in lire 105 milioni per l'anno 1988 e in lire 360 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990 sono imputate, nei limiti della capienza, per gli anni 1988-1990, sul capitolo 1062 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.
))