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DECRETO-LEGGE 21 marzo 1988, n. 86

Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonchè per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

note: Entrata in vigore del decreto: 23/03/1988.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 1988, n. 160 (in G.U. 21/05/1988, n.118).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/09/2015)
Testo in vigore dal:  28-1-1990
aggiornamenti all'articolo

Art. 4

1. Il periodo di 12 mesi di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, è elevabile a 18 mesi. (2)
2. I trattamenti di integrazione salariale, previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, sono prorogati al 30 giugno 1988.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo nell'anno 1988, valutato in lire 240 miliardi, si provvede a carico della separata contabilità degli interventi straordinari di Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.
4. Il termine di scadenza dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa, per le imprese in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, che, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, sono state individuate con delibera CIPI del 21 gennaio 1988 ai fini dell'intervento ordinario della GEPI, può essere prorogato fino al 31 dicembre 1988, per consentire l'espletamento delle verifiche necessarie all'attuazione dell'intervento stesso.
4-bis. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è sostituito dal seguente:
'1. Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competentì.
4-ter. L'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, trova applicazione anche nei casi di assunzione a tempo determinato previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, e dall'articolo 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, nonché in ogni altro caso di assunzioni a termine consentite nelle regioni a statuto ordinario, nelle province, nei comuni e nelle unità sanitarie locali.
((5))
4-quater. All'emanazione del decreto previsto dall'articolo 16, commi 4 e 5, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, si provvede entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4-quinquies. Il comma 9 dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è abrogato. Le disposizioni di cui al comma 4- bis del presente articolo entrano in vigore il 1› gennaio 1989. Sino al 31 dicembre 1988 continua ad applicarsi la disciplina vigente.
4-sexies. Le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, si applicano anche al personale non docente della scuola.
5. Fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina della mobilità, i lavoratori che sono sospesi dal lavoro e godono del trattamento straordinario di integrazione salariale senza rotazione hanno facoltà di chiedere l'iscrizione alla prima classe delle liste di collocamento ai fini dell'applicazione dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. Per questi lavoratori, nonché per quelli che godono del trattamento di disoccupazione speciale, si osservano in materia di limite di età, ai fini dei predetti avviamenti, le disposizioni dell'articolo 2 della legge 22 agosto 1985, n. 444.
6. All'articolo 1-bis del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390, come modificato dall'articolo 8 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è aggiunto il seguente comma:
"La utilizzazione di cui al primo comma prosegue nei confronti dei lavoratori che, senza soluzione di continuità sono ammessi al trattamento di cui all'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni, e deve cessare non appena sia terminato il godimento del medesimo trattamento. Nei confronti dei predetti lavoratori continano a trovare applicazione le disposizioni dei commi precedenti".
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano, limitatamente al restante periodo di trattamento speciale di disoccupazione, anche nei confronti dei lavoratori per i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia cessata l'utilizzazione in conseguenza della scadenza del periodo di trattamento straordinario di Cassa integrazione guadagni.


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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 17 settembre 1988, n. 408, convertito senza modificazioni dalla L. 12 novembre 1988, n. 492, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il periodo di 18 mesi di cui al comma 1 del presente articolo, è elevabile a 24 mesi.


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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 25 gennaio 1990, n. 9, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che in deroga a quanto previsto dal comma 4-ter del presente articolo, alle assunzioni a tempo determinato di personale da destinare a mansioni di dattilografia negli uffici giudiziari si provvede, per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della stessa L. 9/1990, attingendo alla graduatoria degli idonei nel concorso bandito ai sensi del comma 1, lettera a), dell'articolo 5 del decreto-legge 23 gennaio 1989, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1989, n. 104.