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DECRETO-LEGGE 21 marzo 1988, n. 86

Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonchè per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

note: Entrata in vigore del decreto: 23/03/1988.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 1988, n. 160 (in G.U. 21/05/1988, n.118).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/09/2015)
Testo in vigore dal:  21-3-1991
aggiornamenti all'articolo

Art. 2

1. Il termine per lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1988. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 11, 12 e 13 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 4.743 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 1.750 miliardi per il periodo 1991-99, si provvede a carico dell'assegnazione di lire 30.000 miliardi all'uopo prevista dall'articolo 18 della legge 1› marzo 1986, n. 64, concernente la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.
3. A partire dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988 Le misure dei contributi per prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 28 luglio 1967, n. 669, all'articolo 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e all'articolo 11, lettera a), della legge 13 marzo 1958, n. 250, sono rispettivamente elevate a L. 60.000 annue, a L. 120 settimanali e a L. 1.200 mensili per l'anno 1988, a L. 90.000 annue, a L. 180 settimanali e a L. 1.800 mensili per l'anno 1989 e a L. 120.000 annue, a L. 240 settimanali e a L. 2.400 mensili per l'anno 1990.
4. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 20 novembre 1986, sulla diaria e l'indennità di trasferta in cifra fissa corrisposta al personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, è dovuto il contributo al Fondo di previdenza per il personale di volo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono effettuati i pagamenti delle somme dovute a conguaglio dei contributi relativi ai periodi di paga compresi tra la predetta data e quella del 20 novembre 1986.
5. Il contributo previsto dall'articolo 4 della legge 2 maggio 1969, n. 302, e successive modificazioni, a carico dei lavoratori frontalieri ed emigrati in Svizzera, è obbligatorio a decorrere dal 1› gennaio 1988.
6. Nell'articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, dopo le parole: "gestioni previdenziali ed assistenziali" sono aggiunte le seguenti: ", così come determinati dalle disposizioni vigenti per le assicurazioni generali obbligatorie.".
6-bis. I datori di lavoro, per i lavoratori utilizzati in conseguenza di contratti stipulati e di obbligazioni assunte anteriormente al 9 gennaio 1986, sono esonerati dall'obbligo assicurativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, sempre che non siano operanti clausole revisionali o di aggiornamento del prezzo che consentano di traslare al committente i maggiori oneri sopravvenuti per effetto del decreto medesimo ed i lavoratori risultino assicurati con compagnie di assicurazione privata, purché la copertura assicurativa offra prestazioni non inferiori, complessivamente, a quelle dell'assicurazione obbligatoria. (3) (4) (7)
((9))



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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che il termine di cui al presente articolo, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989.


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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 20 gennaio 1990, n. 3, convertito con modificazioni dalla L. 21 marzo 1990, n. 52, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che il termine di cui al presente articolo, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 maggio 1990.


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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 4 giugno 1990, n. 129, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 1990, n. 210, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che il termine di cui al presente articolo relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico della legge sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1990.


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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 19 gennaio 1991, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 20 marzo 1991, n. 89, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che il termine di cui al presente articolo relativo allo sgravio contributivo di cui all'art. 59 del testo unico della legge sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 maggio 1991.