DECRETO-LEGGE 12 gennaio 1988, n. 2

Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/01/1988.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 marzo 1988, n. 68 (in G.U. 14/03/1988, n.61).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/03/1988)
Testo in vigore dal: 17-3-1988
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 12. 
  1. Per le aree soggette a vincolo paesistico ai sensi  della  legge
29  giugno  1939,  n.  1497,  e  successive  modificazioni,   e   del
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il parere prescritto dall'articolo
32, primo comma, della legge 28 febbraio 1985,  n.  47,  e'  reso  ai
sensi del nono comma dell'articolo  82  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  24  luglio   1977,   n.   616,   come   modificato
dall'articolo 1 del citato decreto-legge  27  giugno  1985,  n.  312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8  agosto  1985,  n.  431.
((2)) 
  2. All'articolo 32, primo comma, della legge 28 febbraio  1985,  n.
47, le parole: 'si intende reso in senso  negativo'  sono  sostituite
dalle seguenti: 'il richiedente puo'  impugnare  il  silenzio-rifiuto
della relativa amministrazione. Il parere non e' richiesto quando  si
tratti di violazioni riguardanti l'altezza, i distacchi, la  cubatura
o la superficie coperta che non eccedano il 2 per cento delle  misure
prescritte'. ((2)) 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 10 marzo 1988, n. 302 (in
G.U. 1a s.s. 16/03/1988, n. 11),  ha  dichiarato  "la  illegittimita'
costituzionale dell'art. 12, commi primo, secondo e terzo  del  d.-l.
n. 2 del 1988".