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DECRETO-LEGGE 8 febbraio 1988, n. 27

Misure urgenti per le dotazioni organiche del personale degli ospedali e per la razionalizzazione della spesa sanitaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 10/02/1988.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 aprile 1988, n. 109 (in G.U. 09/04/1988, n.83).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/04/1988)
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Testo in vigore dal:  9-4-1988
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare norme immediate per la razionale gestione dell'assistenza ospedaliera, nonché di assicurare la realizzazione di programmi speciali di intervento anche nei settori della formazione dei medici e della prevenzione della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS);
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 1988;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Standards del personale ospedaliero
((
1. Il Ministro della sanità, previo parere del Consiglio sanitario nazionale e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, determina con proprio decreto, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli standards di personale ospedaliero per posto letto e per tipologie di ospedali
))
2. Gli standards si applicano alla ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.