stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 28 agosto 1987, n. 356

Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione della giustizia.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1987, n. 436 (in G.U. 28/10/1987, n.252). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1997)
nascondi
Testo in vigore dal:  1-1-1998
aggiornamenti all'articolo

Art. 4-bis

(Trattamento economico per gli impiegati direttivi e
per i primi dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria).
1. In favore del personale civile di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione penitenziaria, a decorrere dal 1 novembre 1987, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, riguardanti rispettivamente:
a) l'attribuzione agli impiegati della carriera direttiva, i quali, abbiano comunque prestato servizio senza demerito per 15 anni, del trattamento economico spettante al primo dirigente;
b) l'attribuzione agli impiegati della carriera direttiva e ai primi dirigenti, che abbiano comunque prestato servizio senza demerito per 25 anni, del trattamento economico spettante al dirigente superiore.
((3))
---------------
AGGIORNAMENTO (3)
La L. 27 dicembre 1997, n. 449, ha disposto (con l'art. 41, comma 4) che le parole: "impiegati della carriera direttiva" si interpretano come riferite esclusivamente al personale del ruolo ad esaurimento e delle qualifiche funzionali dalla VII alla IX alle quali ha avuto accesso a seguito di concorso. Ha disposto inoltre (con l'art. 41, comma 5) che il presente articolo cessa di avere efficacia dall'entrata in vigore del primo rinnovo contrattuale.