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DECRETO-LEGGE 20 novembre 1987, n. 474

Proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia, nonchè altre disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone medesime.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 1988, n. 12 (in G.U. 21/01/1988, n.16). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/10/1993)
Testo in vigore dal:  14-2-1989
aggiornamenti all'articolo

Art. 9

1. L'esecuzione di lavori di importo complessivo non superiore a 200 milioni, connessi ad opere di ricostruzione o di riparazione di immobili ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, può essere affidata ad imprese iscritte nell'apposito albo tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La disposizione di cui al presente articolo si applica fino al 31 dicembre 1988 .
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 10 febbraio 1989, n.48 ha disposto (con l'art. 13 comma 1) che è prorogato al 31 dicembre 1989 il termine indicato nel presente articolo.