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DECRETO-LEGGE 19 settembre 1987, n. 384

Disposizioni urgenti in favore dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 novembre 1987, n. 470 (in G.U. 19/11/1987, n.271). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/02/1989)
Testo in vigore dal:  14-2-1989
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre interventi in favore delle popolazioni colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 1987;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del turismo e dello spettacolo, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Gli interventi previsti dal presente decreto, volti a fronteggiare i danni derivanti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio, agosto e settembre 1987, si applicano:
a) nel loro complesso ai comuni della Valtellina, dell'Alto Lario, della Val Brembana, e della Val Camonica e delle province autonome di Trento e Bolzano, così come individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987 e 27 luglio 1987, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1987 e n. 175 del 29 luglio 1987, ed ai comuni della Val Formazza-Ossola, così come individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 ottobre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 1987;
b) limitatamente agli articoli 2, 4, 5, 5-bis, 7 e 11, ai comuni delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale, così come individuati dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 ottobre 1987. Alla definitiva individuazione dei comuni predetti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentito il Consiglio dei Ministri, anche a rettifica ed integrazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 ottobre 1987.
2. Per far fronte agli interventi urgenti nei comuni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 990 miliardi a carico del fondo per la protezione civile. A tal fine il fondo medesimo è integrato della somma di lire 325 miliardi per l'anno 1987 e di lire 665 miliardi per l'anno 1988. Per gli interventi di competenza delle amministrazioni dello Stato si applica l'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363.
3. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentiti gli enti locali, comunicano al Ministro per il coordinamento della protezione civile la stima dei danni ed il quadro economico globale dei progetti delle opere eseguite o da completare, nonché il programma degli interventi necessari per il ritorno alla normalità, riferiti in particolare alle opere igieniche, in relazione agli interventi urgenti nelle zone colpite dalle calamità di cui al comma 1.
4. Entro i successivi quindici giorni, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentiti il Consiglio dei Ministri, le regioni interessate e le province autonome di Trento e Bolzano, provvede alla individuazione, nell'ambito delle somme di cui al comma 2, della quota per ciascuna amministrazione interessata. Con la medesima procedura potranno essere determinate eventuali variazioni compensative.
5. Le provvidenze disposte ai sensi del presente decreto non sono cumulabili tra loro, né con quelle previste ai medesimi titoli da leggi statali o regionali.
6. L'attività del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche e degli altri gruppi scientifici di cui all'articolo 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è prorogata al 31 dicembre 1988. Il relativo onere, valutato in complessivi 10 miliardi di lire, è posto a carico del fondo per la protezione civile.
((3))
7. Gli interventi previsti dal presente decreto sono disposti nell'attesa dell'approvazione di una legge organica, in cui si definiscono obiettivi, criteri e stanziamenti finanziari per la ricostruzione della Valtellina e delle adiacenti zone colpite delle province di Como, Bergamo e Brescia. In attuazione della legge organica, la regione Lombardia, in armonia con le istanze espresse dagli enti locali, definirà la formazione di un piano e di un programma di ricostruzione e riconversione, anche a completamento organico degli interventi di emergenza affidati con il presente decreto. Il piano ed il programma sono mirati alla ricostruzione, con finalità di sviluppo economico-sociale e di riassetto del territorio, di inserimento dei territori della valle nella realtà economica regionale, di propulsione della produzione industriale ed agricola, di sviluppo del turismo, di potenziamento dei servizi e di incremento dell'occupazione, nella salvaguardia del patrimonio sociale e culturale delle popolazioni, in un quadro di compatibilità ambientale e di sicurezza idrogeologica, in particolare per quel che riguarda il bacino dell'Adda e del lago di Como. A tal fine è autorizzato, a carico del fondo per la protezione civile, un primo stanziamento di 5 miliardi di lire a favore della regione Lombardia.
8. Al fine di garantire l'equilibrato intervento di ricostruzione dell'ecosistema della Valtellina, è costituito presso il Ministero dell'ambiente un comitato per l'esame delle misure tecniche, amministrative e finanziarie ai fini della valutazione degli interventi sotto il profilo ambientale e della definizione degli indirizzi da adottare nella fase di ricostruzione e sviluppo. Il comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'ambiente e composto da rappresentanti dei Ministeri dell'ambiente, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, della regione Lombardia e della provincia di Sondrio. Il comitato deve pronunciarsi entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine la valutazione si intende favorevole. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli interventi finalizzati a superare la fase dell'emergenza, per tali intendendosi tutti quelli finanziati con le disponibilità del fondo per la protezione civile.

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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 10 febbraio 1989, n. 48, ha disposto (con l'art. 15) che il termine previsto al comma 6 del presente articolo, concernente interventi in favore della comunità scientifica, è prorogato al 31 dicembre 1989.