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DECRETO-LEGGE 19 settembre 1987, n. 382

Misure necessarie per il ripiano dei bilanci delle unità sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986 nonchè per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1987, n. 456 (in G.U. 06/11/1987, n.260). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/11/1987)
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Testo in vigore dal:  19-9-1987

Art. 2

1. Al fine di rendere possibile l'adozione degli atti di rispettiva competenza, i comitati di gestione delle unità sanitarie locali ed i consigli di amministrazione degli istituti, enti ed università di cui al comma 1 dell'articolo 1, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 1, deliberano, con atto ricognitivo, da trasmettere alle relative regioni o province autonome, l'accertamento delle spese e delle entrate relative all'esclusiva competenza, rispettivamente, degli esercizi finanziari 1985 e 1986, secondo il predetto decreto ministeriale.
2. L'atto ricognitivo di cui al comma 1 deve essere controfirmato dal coordinatore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori per le unità sanitarie locali ovvero dal direttore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori per gli istituti, enti ed università di cui al comma 1 dell'articolo 1, i quali, congiuntamente, ne attestano la corrispondenza alle scritture od alle documentazioni contabili delle rispettive amministrazioni.
Copia di tale deliberazione è allegata, quale parte integrante, agli atti di cui all'articolo 1.
3. È abrogato il comma terzo dell'articolo 10 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, e sono dichiarati estinti i conseguenti rapporti finanziari ancora in essere tra le amministrazioni regionali e le università e gli istituti di istruzione universitaria. È altresì abrogato il comma 2-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1985, n. 103.