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DECRETO-LEGGE 19 settembre 1987, n. 382

Misure necessarie per il ripiano dei bilanci delle unità sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986 nonchè per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1987, n. 456 (in G.U. 06/11/1987, n.260). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/11/1987)
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Testo in vigore dal:  19-9-1987

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni per il ripiano dei bilanci delle unità sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986, nonché per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al comma 2, determinano, ciascuna per quanto di competenza, l'ammontare complessivo della spesa sanitaria corrente, di esclusiva competenza per ciascuno degli esercizi finanziari 1985 e 1986, relativa all'assistenza sanitaria erogata direttamente o in forma convenzionata, secondo i livelli assistenziali previsti dall'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni. Determinano, inoltre, sulla base dei relativi accertamenti:
a) l'ammontare delle entrate, di esclusiva competenza per ciascuno degli esercizi finanziari 1985 e 1986, del Fondo sanitario nazionale, ripartito e finalizzato dal CIPE al finanziamento della spesa corrente di cui al predetto articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni;
b) l'importo delle somme a carico del proprio bilancio per la parte destinata al finanziamento delle funzioni sanitarie, ai sensi del comma 2 dell'articolo 25 della legge 27 dicembre 1983, n. 730;
c) l'ammontare complessivo delle entrate, acquisite direttamente dalle unità sanitarie locali, ai sensi del predetto articolo 25 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e, per la parte riferibile all'assistenza sanitaria, dagli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico di cui all'articolo 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, aventi personalità giuridica di diritto pubblico, dall'ospedale Galliera di Genova e dagli enti ospedalieri riconosciuti ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, ancora non trasferiti, rispettivamente, alle date del 31 dicembre 1985 e del 31 dicembre 1986 alle unità sanitarie locali competenti, nonché dai policlinici universitari direttamente convenzionati con le regioni e le province autonome. Determinano, altresì, ai sensi del citato articolo 25 della legge n. 730 del 1983, con separata evidenziazione, l'ammontare destinato al finanziamento della spesa in conto capitale.
2. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, con proprio decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce:
a) le caratteristiche ed i contenuti del prospetto dimostrativo delle risultanze della gestione di competenza per ciascuno degli esercizi finanziari 1985 e 1986, da allegare all'atto di determinazione di cui al comma 1;
b) le caratteristiche ed i contenuti delle dichiarazioni di accertamento di cui all'articolo 2.
3. Nel caso in cui all'esposizione delle determinazioni di cui al comma 1 risulti una spesa complessiva superiore all'entrata, le regioni e le province autonome devono indicare come detta differenza sia imputabile alle cause sotto elencate, specificando il corrispondente ammontare di ciascuna ed indicando i fattori che le hanno determinate:
a) variazioni nel prezzo dei fattori o dei servizi impiegati per l'erogazione dell'assistenza sanitaria;
b) imputazione alla competenza dell'esercizio finanziario 1985 degli oneri conseguenti alla integrale applicazione del contratto di lavoro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, se ed in quanto i relativi effetti non risultino già applicati nei precedenti esercizi.
4. Le regioni e le province autonome provvedono alla trasmissione degli atti di determinazione, di cui al comma 1, ai Ministeri della sanità e del tesoro.