stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 4 settembre 1987, n. 366

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI, disciplina del reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali, misure per la soppressione di capacità produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, norme per il finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo, nonchè interventi a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nelle province di Sondrio e di Bolzano interessate dagli eventi alluvionali del luglio 1987.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 03 novembre 1987, n. 452 (in G.U. 04/11/1987, n.258). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/08/1999)
nascondi
Testo in vigore dal:  15-12-1994
aggiornamenti all'articolo

Art. 8

1. Alle imprese esercenti attività delle fonderie di ghisa e di acciaio che realizzino, entro il 31 dicembre 1988, riduzioni di capacità produttiva relativa ai getti di ghisa e di acciaio mediante rottamazione dei forni fusori e degli impianti di formatura, può essere concesso un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di L. 250.000 per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa, a condizione che l'impresa beneficiaria del contributo per la rottamazione degli impianti presenti e realizzi programmi di investimento in altri settori industriali o in servizi della produzione industriale, a tutela dell'occupazione nelle aree interessate.
2. Le società di cui all'articolo 2359 del codice civile potranno accedere ai benefici di cui al comma 1 anche sulla base di una valutazione complessiva dei programmi del gruppo societario a tutela dell'occupazione.
3. Gli impianti da demolire, in possesso dell'istante alla data di presentazione della domanda, debbono essere stati in produzione fino al 31 dicembre 1986 e, ove operanti nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, debbono essere stati in attività entro il primo semestre 1984. Il possessore non proprietario deve essere autorizzato alla demolizione dal proprietario degli impianti.
4. Le domande di contributo di cui al presente articolo debbono pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sulle domande di contributo delibera il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria eseguita dal comitato tecnico di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Il contributo è erogato previo accertamento, da parte delle commissioni tecniche di cui all'articolo 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193, dell'avvenuta riduzione di capacità produttiva mediante rottamazione e dell'effettuata realizzazione dei programmi di investimento annessi alla domanda di contributo.
5. La misura del contributo è determinata tenendo conto dello stato degli impianti, dell'entità della capacità produttiva soppressa rispetto a quella totale posseduta dall'impresa, del livello qualitativo della produzione realizzata, nonché della localizzazione dei medesimi impianti nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e della qualità del programma di reinvestimento presentato, anche dal punto di vista della programmata soluzione dei problemi occupazionali.
6. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto , sono individuati i criteri per l'accertamento della capacità produttiva degli impianti ai fini della concessione del contributo, con riguardo anche all'entità del metallo fuso, ai turni di lavorazione ed alla effettiva produzione.
7. Il regime autorizzatorio agli investimenti previsto dal decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, convertito dalla legge 31 marzo 1983, n. 87, e prorogato con decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88, è esteso al settore delle fonderie di ghisa e di acciaio nonché all'intero settore dei tubi e resterà in vigore fino al 31 dicembre 1988.
7-bis.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N.386))
8. I contributi previsti dal comma 1 graveranno sul "Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici" di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che è all'uopo incrementato di lire 40 miliardi. A tale maggiore onere si provvede mediante corrispondente riduzione sul fondo di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675.
9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.