stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 4 settembre 1987, n. 366

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI, disciplina del reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali, misure per la soppressione di capacità produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, norme per il finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo, nonchè interventi a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nelle province di Sondrio e di Bolzano interessate dagli eventi alluvionali del luglio 1987.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 03 novembre 1987, n. 452 (in G.U. 04/11/1987, n.258). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/08/1999)
nascondi
Testo in vigore dal:  6-9-1987

Art. 4

1. I lavoratori aventi diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi del presente decreto e dell'articolo 5 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, che intraprendano una attività autonoma o si associno in cooperative di produzione e lavoro, possono richiedere, in sostituzione del trattamento predetto, la liquidazione in unica soluzione della residua indennità ad essi spettante.