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DECRETO-LEGGE 4 settembre 1987, n. 366

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI, disciplina del reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali, misure per la soppressione di capacità produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, norme per il finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo, nonchè interventi a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nelle province di Sondrio e di Bolzano interessate dagli eventi alluvionali del luglio 1987.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 03 novembre 1987, n. 452 (in G.U. 04/11/1987, n.258). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/08/1999)
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Testo in vigore dal:  6-9-1987

Art. 3

1. La GEPI è autorizzata a promuovere e a realizzare iniziative di reimpiego dei lavoratori che beneficiano del trattamento di cassa integrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 2, anche unitamente ad altri soggetti ed indipendentemente dalla partecipazione della GEPI stessa al capitale di rischio.
2. La GEPI e le società cui essa partecipa potranno concordare con amministrazioni ed enti pubblici progetti operativi che prevedano l'occupazione temporanea, in lavori socialmente utili, dei lavoratori che beneficiano del trattamento di cassa integrazione straordinaria ai sensi del presente decreto e dell'articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63.
3. Ai predetti lavoratori si applicano le modalità e le condizioni di elevazione del trattamento di integrazione salariale previste nell'articolo 1-bis del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390.
4. I lavoratori che beneficiano del trattamento di cassa integrazione straordinaria ai sensi del presente decreto e dell'articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, cessano dal beneficio dell'integrazione salariale nei casi in cui:
a) rifiutino l'avviamento al lavoro, sempre che il luogo di lavoro disti non più di 50 chilometri dal comune di residenza;
b) rifiutino di partecipare ai corsi di formazione professionale organizzati dalle società di appartenenza;
c) non frequentino regolarmente i corsi di formazione di cui alla lettera b);
d) rifiutino l'occupazione di cui al comma 2.