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DECRETO-LEGGE 4 settembre 1987, n. 366

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI, disciplina del reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali, misure per la soppressione di capacità produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, norme per il finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo, nonchè interventi a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nelle province di Sondrio e di Bolzano interessate dagli eventi alluvionali del luglio 1987.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 03 novembre 1987, n. 452 (in G.U. 04/11/1987, n.258). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/08/1999)
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Testo in vigore dal:  5-4-1991
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Art. 10

1. Per la prosecuzione dell'intervento statale avviato con decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, è autorizzata, per l'anno 1987, l'ulteriore spesa di lire 90 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per essere ripartita fra il comune e la provincia di Napoli sulla base di un programma concertato tra le due amministrazioni interessate. Le modalità di erogazione delle somme a favore degli enti locali interessati sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno.
2. Le società cooperative affidatarie dei lavori socialmente utili, in attuazione del programma previsto dal comma 1, sono sottoposte a gestione commissariale ai sensi del presente decreto, in deroga alle disposizioni previste dall'articolo 2543 del codice civile e dall'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni. (1a)
((2))
3. La nomina dei commissari governativi viene effettuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno. Con lo stesso provvedimento, in deroga al disposto dell'articolo 2400 del codice civile, si procede alla nomina dei sindaci, determinandone la durata in carica, da prescegliere fra dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero dell'interno. (1a)
((2))
4. I poteri e la durata in carica dei commissari sono determinati, con lo stesso provvedimento, anche in deroga al disposto dell'articolo 2543 del codice civile. (1a)
((2))
5. Fino alla cessazione delle gestioni commissariali non è consentito alle cooperative di cui al presente articolo l'assunzione e lo svolgimento di attività diverse da quelle ad esse affidate dagli enti indicati al comma 1. (1a)
((2))
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AGGIORNAMENTO (1a)
Il D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 1988, n. 160, ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che le disposizioni di cui al presente articolo, commi 2, 3, 4 e 5, sono prorogate per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 1988.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 29 marzo 1991, n.108, convertito con modificazione, dalla L. 1 giugno 1991, n. 169 ha disposto (con l'art. 8)che "Le disposizioni di cui agli articoli 10, commi 2, 3, 4 e 5, 11 e 12, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, sono prorogate per il periodo dal 1' gennaio 1989 al 31 dicembre 1990."