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DECRETO-LEGGE 31 agosto 1987, n. 359

Provvedimenti urgenti per la finanza locale.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1987, n. 440 (in G.U. 31/10/1987, n.255). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2000)
Testo in vigore dal:  1-9-1987

Art. 11

Entrate a specifica destinazione
1. I comuni e le province possono utilizzare in termini di cassa le entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese correnti, ancorché provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore alla anticipazione di tesoreria, di tempo in tempo disponibile, di cui all'articolo 6 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.
2. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione, secondo le modalità di cui al comma 1, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione deve essere ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti.