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DECRETO-LEGGE 4 agosto 1987, n. 326

Disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per i settori sportivo e cinematografico, per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e dell'attività di alcuni uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino fiscale, nonchè norme per il differimento di termini in materia tributaria.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 03 ottobre 1987, n. 403 (in G.U. 03/10/1987, n.231). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/07/1989)
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Testo in vigore dal:  1-7-1989
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per i settori sportivo e cinematografico, per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e dell'attività di alcuni uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino fiscale, nonché norme per il differimento di termini in materia tributaria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e degli affari esteri;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Il numero 2 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente:
"2. Spettacoli sportivi di ogni genere, ovunque si svolgano, nei quali si tengano o meno scommesse:


sui corrispettivi netti. . . . . . . . . . . . . . . . 4 per cento"
2. Sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 5 dicembre 1975, n. 656, quelle di cui alla legge 19 marzo 1980, n. 78, nonché il primo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887.
3. Indipendentemente dal loro ammontare, sui corrispettivi degli spettacoli sportivi indicati al comma 1, è dovuta l'imposta sul valore aggiunto nella misura del 9 per cento.
4. L'aliquota dell'imposta sugli spettacoli cinematografici di cui al numero 1 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è stabilita nella misura dell'8 per cento.
4-bis. Dal 1 luglio 1988, le aliquote dell'imposta sugli spettacoli di cui al numero 3) della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono unificate nella misura dell'8 per cento dei corrispettivi netti.
4-ter. Dal 1 luglio 1988, l'aliquota dell'imposta sugli spettacoli di cui al numero 4) della suddetta tariffa è fissata nella misura del 4 per cento dei corrispettivi netti.
4-quater. Le aliquote modificate dal presente articolo restano in vigore sino al 30 giugno 1989.
((3))
4-quinquies. Il comma 1 del presente articolo si applica anche ai corrispettivi derivanti dagli spettacoli sportivi relativi ai campionati mondiali di calcio del 1990.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 30 giugno 1989, n.245 convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 1989, n. 288 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il termine del 30 giugno 1989 previsto dall'articolo 1, comma 4-quater, del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 326, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 403, in materia di aliquote di imposta sugli spettacoli, è prorogato al 31 dicembre 1989".