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DECRETO-LEGGE 2 marzo 1987, n. 57

Disposizioni urgenti per i ricercatori universitari e per l'attuazione del disposto di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, nonchè in materia di conferimento di supplenze al personale non docente della scuola.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 1987, n. 158 (in G.U. 29/04/1987, n.98).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/1995)
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Testo in vigore dal:  29-4-1987
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per definire alcuni aspetti del rapporto di pubblico impiego dei ricercatori universitari, che richiedono un'immediata disciplina, e per far fronte alle obiettive esigenze di funzionalità delle Università, anche mediante la sollecita attuazione del disposto dell'articolo 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, in materia di organici del personale tecnico ed amministrativo, nonché, nel settore della scuola, per assicurare il pieno funzionamento dei servizi amministrativi mediante la previsione di graduatorie permanenti ed aggiornabili per il conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Incompatibilità e regime di impegno
1. L'ufficio di ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio, dell'industria o comunque di attività imprenditoriali e con altri rapporti di impiego pubblici e privati.
2.
(( I ricercatori confermati possono optare tra il regime a tempo pieno e il regime a tempo definito; il limite massimo di impegno per l'attività didattica previsto dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è portato rispettivamente a 350 ore ed a 200 ore ))
.L'opzione obbliga al rispetto dell'impegno assunto per almeno un biennio.
3. I ricercatori non possono svolgere, fino al superamento del giudizio di conferma, attività libere professionali connesse alla iscrizione ad albi professionali, esterne alle attività proprie o convenzionate della struttura di appartenenza.
4. Si applicano ai ricercatori le norme sulle situazioni di incompatibilità e sul collocamento in aspettativa obbligatoria previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
5. In caso di inosservanza delle norme sulle incompatibilità di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
((
5-bis. Con l'esercizio dell'opzione di cui al comma 2, da effettuarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono sanate tutte le eventuali pregresse situazioni di incompatibilità con l'ufficio di ricercatore, previste dall'articolo 34 del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, anche se oggetto di diffida di cui all'articolo 15 del decreto medesimo.
5-ter. La normativa di cui al presente articolo si applica anche ai ricercatori confermati dichiarati decaduti, per incompatibilità con l'esercizio di attività professionali connesse all'iscrizione ad albi professionali, con provvedimenti non ancora definitivi
))