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DECRETO-LEGGE 6 febbraio 1987, n. 16

Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 marzo 1987, n. 132 (in G.U. 06/04/1987, n.80).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
Testo in vigore dal:  7-4-2012
aggiornamenti all'articolo

Art. 10

1.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35))
.
2. Le officine
((autorizzate alla riparazione dei tachigrafi))
((.
. .))
, ove richiesto, devono mettere a disposizione degli ispettori metrici incaricati delle operazioni di sorveglianza di cui all'articolo 8 della legge 13 novembre 1978, n. 727, le apparecchiature necessarie per le riparazioni autorizzate.
3. Le officine e i montatori che effettuano montaggio o riparazione di cronotachigrafi in forza di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 novembre 1978, n. 727, e recanti data non anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, appongono sui prescritti sigilli dei cronotachigrafi montati o riparati un marchio uniforme, le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale determina, altresì, tempi e modalità per la sostituzione dei marchi già in dotazione, nonché le tariffe massime per le operazioni da eseguire a norma del presente comma.
4.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5,CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35))
. (3)

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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.M. 16 maggio 1987, n.225 (con l'art. 1) ha disposto che il marchio particolare previsto dal presente articolo, che le officine e i montatori autorizzati al montaggio e alla riparazione di cronotachigrafi CEE devono apporre sui prescritti sigilli, ha forma circolare e le caratteristiche normalizzate identificate nell'allegato del decreto stesso.