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DECRETO-LEGGE 26 gennaio 1987, n. 9

Interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale ed ulteriori modifiche alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, sulla disciplina del credito agevolato al commercio.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 marzo 1987, n. 121 (in G.U. 28/03/1987, n.73).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
Testo in vigore dal:  13-4-1997
aggiornamenti all'articolo

Art. 3

1. Il periodo di utilizzo di cui all'articolo 3, quinto comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, modificato dall'articolo 34, sesto comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146, è elevato ad anni tre, anche per le iniziative i cui programmi non risultano ancora realizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Per le operazioni approvate dal Comitato di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è da applicare il tasso agevolato:
a) con il pagamento della prima rata in scadenza in data successiva alla predetta approvazione, per i contratti stipulati anteriormente a tale data, qualora il contratto non contenga già tale applicazione sin dall'inizio dell'operazione di mutuo;
b) sin dall'inizio dei rimborsi per preammortamento e ammortamento, per i contratti stipulati successivamente alla data di approvazione delle corrispondenti operazioni da parte del citato Comitato.
3. Con onere a carico delle disponibilità del fondo previsto dal citato articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, agli istituti di credito che compiono le operazioni di cui al comma 2 è riconosciuta la corresponsione di interessi composti, calcolati al tasso annuo del cinque per cento, sui contributi dello Stato relativamente al periodo che ha inizio con la decorrenza del diritto a detti contributi e termine alla scadenza della rata che precede la prima richiesta documentata di corresponsione dei contributi stessi da parte dei medesimi istituti di credito.
4. Il settimo comma dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"La durata dei finanziamenti non può essere superiore ad anni 10, ad eccezione delle operazioni riguardanti i mercati agro-alimentari ed i centri commerciali, se poste in essere da società promotrici, da realizzare nel Mezzogiorno, per le quali tale durata è di anni 15".
5. I limiti di finanziamento previsti dall'articolo 3, nono e decimo comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, già aumentati dall'articolo 3, terzo comma, del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, e dall'articolo 9, secondo comma, del decreto-legge 10 ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, sono elevati a lire 4 miliardi per i soggetti beneficiari di cui all'articolo 1, numeri 1) e 2), della citata legge n. 517 del 1975, e a lire 2 miliardi per gli altri soggetti; limitatamente alle domande presentate agli istituti di credito successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono esclusi dalla concessione del contributo sugli interessi i finanziamenti di importo inferiore a 60 milioni di lire.
6. È raddoppiato il limite di finanziamento previsto dal terzo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887.
7. Per i centri commerciali al dettaglio il limite di finanziamento agevolato per le società promotrici è Fissato in lire 20 miliardi.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato indica con proprio provvedimento, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le organizzazioni del commercio, della cooperazione e dell'associazionismo maggiormente rappresentative sul piano nazionale, le caratteristiche dei centri commerciali all'ingrosso e di quelli al dettaglio.
8. A valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è autorizzata, per gli anni 1987 e 1988, la concessione di contributi in conto capitale nella misura del 40 per cento del costo al netto dell'IVA per l'acquisto da parte dei soggetti di cui all'articolo 1 della predetta legge n. 517 del 1975 di strumenti per pesare nuovi e muniti del bollo di verifica prima. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabiliti i criteri, le procedure e i tempi per la concessione, la liquidazione e la verifica relative alle predette operazioni.
((4))
8-bis. Sono ammessi alle agevolazioni finanziarie ed alle stesse condizioni previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, i locali alberghieri non di lusso ed i locali condotti, da agenzie di viaggio.
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 25 marzo 1997 n. 77 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "In luogo del contributo in conto capitale per l'acquisto di strumenti per pesare di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato concede, a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, un credito d'imposta di pari importo da far valere ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche."