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DECRETO-LEGGE 26 gennaio 1987, n. 8

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonchè provvedimenti relativi a pubbliche calamità.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 marzo 1987, n. 120 (in G.U. 28/03/1987, n.73).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/03/2004)
Testo in vigore dal:  28-3-1987
aggiornamenti all'articolo

Art. 3

1. Tutti gli interventi pubblici necessari per gli accertamenti geologici, per le opere di sistemazione idrogeologica e di consolidamento dei terreni, nonché tutti gli altri interventi attuati in base al presente decreto, nonché quelli di cui alla legge 28 ottobre 1986, n. 730, sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.
2. Per la realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale nel comune di Senise di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni.
3. Per l'espletamento dei compiti tecnici attinenti alla ricostruzione, il comune di Senise è autorizzato a potenziare, per un periodo non superiore a due anni, l'ufficio tecnico comunale mediante convenzione con un geologo
((, un ingegnere, un geometra ed un assistente tecnico))
. Il relativo onere è posto a carico della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2.
4. Fino al 30 giugno 1987 nel comune di Senise, ai fini dell'avvio del programma di ricostruzione, è eccezionalmente autorizzato il collocamento in aspettativa del sindaco o di un suo delegato, di un assessore e di un consigliere della minoranza designato dal gruppo più consistente della stessa.
5. Alle imprese che si insediano nell'agglomerato industriale del comune di Senise, il contributo in conto capitale di cui all'articolo 9 della legge 1 marzo 1986, n. 64, è elevato al 75 per cento della spesa necessaria per la realizzazione della iniziativa.
((Le spese per il completamento della infrastrutturazione dell'agglomerato sono a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219))
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