DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 28-2-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 67 
                           Redditi diversi 
 
  1. Sono redditi diversi se non costituiscono  redditi  di  capitale
ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni  o
di imprese  commerciali  o  da  societa'  in  nome  collettivo  e  in
accomandita semplice, ne' in relazione alla  qualita'  di  lavoratore
dipendente: 
    a)  le  plusvalenze  realizzate  mediante  la  lottizzazione   di
terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e  la
successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici; 
    b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a  titolo  oneroso
di beni immobili acquistati o costruiti da non piu' di  cinque  anni,
esclusi quelli acquisiti per  successione  e  le  unita'  immobiliari
urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto
o la costruzione e la  cessione  sono  state  adibite  ad  abitazione
principale del cedente o dei suoi familiari, nonche', in  ogni  caso,
le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo  oneroso  di
terreni  suscettibili  di  utilizzazione  edificatoria  secondo   gli
strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione  In  caso  di
cessione a titolo oneroso di  immobili  ricevuti  per  donazione,  il
predetto periodo di cinque anni decorre dalla  data  di  acquisto  da
parte del donante; (125) (200) 
    c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a  titolo  oneroso
di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione di partecipazioni
qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio,
e di ogni altra partecipazione al capitale  od  al  patrimonio  delle
societa' di cui all'articolo 5, escluse le  associazioni  di  cui  al
comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73, comma  1,
lettere a), b)  e  d),  nonche'  la  cessione  di  diritti  o  titoli
attraverso cui possono essere acquisite le  predette  partecipazioni,
qualora le partecipazioni, i diritti o titoli  ceduti  rappresentino,
complessivamente, una percentuale di  diritti  di  voto  esercitabili
nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero  una
partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5  o  al  25
per cento, secondo che si  tratti  di  titoli  negoziati  in  mercati
regolamentati o di altre  partecipazioni.  Per  i  diritti  o  titoli
attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto
delle  percentuali   potenzialmente   ricollegabili   alle   predette
partecipazioni. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione
e' determinata tenendo conto di  tutte  le  cessioni  effettuate  nel
corso di dodici mesi, ancorche' nei confronti  di  soggetti  diversi.
Tale disposizione si applica dalla data in cui le  partecipazioni,  i
titoli ed  i  diritti  posseduti  rappresentano  una  percentuale  di
diritti di  voto  o  di  partecipazione  superiore  alle  percentuali
suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze  di  cui  alla  presente
lettera quelle realizzate mediante: 
      1) cessione di strumenti finanziari di cui alla lettera a)  del
comma 2 dell'articolo 44 quando non rappresentano una  partecipazione
al patrimonio; 
      2) cessione dei contratti di cui  all'articolo  109,  comma  9,
lettera b), qualora il valore dell'apporto sia  superiore  al  5  per
cento o al 25 per cento del valore  del  patrimonio  netto  contabile
risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula
del contratto secondo che si tratti di societa'  i  cui  titoli  sono
negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per  le
plusvalenze realizzate mediante la cessione dei  contratti  stipulati
con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di  cui
all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'assimilazione
opera a prescindere dal valore dell'apporto; (123) 
      3) cessione dei contratti di cui al numero  precedente  qualora
il valore dell'apporto sia superiore al 25 per  cento  dell'ammontare
dei  beni  dell'associante  determinati  in  base  alle  disposizioni
previste del comma 2 dell'articolo 47 del citato testo unico; 
    c-bis) le plusvalenze, diverse  da  quelle  imponibili  ai  sensi
della lettera c), realizzate mediante cessione a  titolo  oneroso  di
azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio  di
societa' di cui all'articolo 5, escluse le  associazioni  di  cui  al
comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo  73,  nonche'
di diritti o  titoli  attraverso  cui  possono  essere  acquisite  le
predette partecipazioni. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla
presente lettera quelle realizzate mediante: 
      1) cessione dei contratti di cui  all'articolo  109,  comma  9,
lettera b), qualora il valore dell'apporto sia non superiore al 5 per
cento o al 25 per cento del valore  del  patrimonio  netto  contabile
risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula
del contratto secondo che si tratti di societa'  i  cui  titoli  sono
negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni; (123) 
      2) cessione  dei  contratti  di  cui  alla  lettera  precedente
qualora il valore dell'apporto sia non  superiore  al  25  per  cento
dell'ammontare dei beni  dell'associante  determinati  in  base  alle
disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 47; (164) 
    c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e
c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso
di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di  massa,  di
valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi
o conti correnti, di metalli preziosi, sempreche'  siano  allo  stato
grezzo  o  monetato,  e  di  quote  di  partecipazione  ad  organismi
d'investimento  collettivo.  Agli  effetti  dell'applicazione   della
presente lettera si considera cessione  a  titolo  oneroso  anche  il
prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente; (164) 
    c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente  indicati,
comunque realizzati mediante rapporti da  cui  deriva  il  diritto  o
l'obbligo di cedere od acquistare  a  termine  strumenti  finanziari,
valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere  o  effettuare  a
termine uno o piu'  pagamenti  collegati  a  tassi  di  interesse,  a
quotazioni o valori di strumenti finanziari,  di  valute  estere,  di
metalli preziosi o di merci e  ad  ogni  altro  parametro  di  natura
finanziaria. Agli effetti dell'applicazione  della  presente  lettera
sono considerati strumenti  finanziari  anche  i  predetti  rapporti;
(164) 
    c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi da  quelli
precedentemente  indicati,  realizzati  mediante  cessione  a  titolo
oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale
e mediante cessione a  titolo  oneroso  ovvero  rimborso  di  crediti
pecuniari  o  di  strumenti  finanziari,  nonche'  quelli  realizzati
mediante  rapporti   attraverso   cui   possono   essere   conseguiti
differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto;
(164) 
    c-sexies) le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante
rimborso o  cessione  a  titolo  oneroso,  permuta  o  detenzione  di
cripto-attivita', comunque denominate, non inferiori complessivamente
a 2.000 euro nel periodo d'imposta. Ai fini della  presente  lettera,
per "cripto-attivita'" si intende una  rappresentazione  digitale  di
valore o di diritti  che  possono  essere  trasferiti  e  memorizzati
elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o
una tecnologia analoga. Non costituisce una  fattispecie  fiscalmente
rilevante   la   permuta   tra   cripto-attivita'    aventi    eguali
caratteristiche e funzioni. 
    d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e
delle scommesse organizzati per il pubblico e i  premi  derivanti  da
prove  di  abilita'  o  dalla  sorte  nonche'  quelli  attribuiti  in
riconoscimento  di  particolari  meriti  artistici,   scientifici   o
sociali; 
    e) i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente,
compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli; 
    f) i redditi di beni immobili situati all'estero; 
    g) i redditi  derivanti  dall'utilizzazione  economica  di  opere
dell'ingegno, di  brevetti  industriali  e  di  processi,  formule  e
informazioni relativi ad esperienze acquisite in  campo  industriale,
commerciale o scientifico, salvo il disposto  della  lettera  b)  del
comma 2 dell'articolo 53; 
    h) i redditi derivanti dalla concessione  in  usufrutto  e  dalla
sublocazione di beni immobili, dall'affitto,  locazione,  noleggio  o
concessione  in  uso  di  veicoli,  macchine  e  altri  beni  mobili,
dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e
la   concessione   in   usufrutto   dell'unica   azienda   da   parte
dell'imprenditore   non   si   considerano    fatti    nell'esercizio
dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o  parziale  le
plusvalenze realizzate concorrono a formare  il  reddito  complessivo
come redditi diversi; 
    h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva  cessione,
anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell'articolo 58; 
    h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il  corrispettivo
annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a  soci  o
familiari dell'imprenditore. 
    i) i redditi derivanti da attivita'  commerciali  non  esercitate
abitualmente; 
    l) i redditi  derivanti  da  attivita'  di  lavoro  autonomo  non
esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di  fare,  non
fare o permettere; 
    m) le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari di  spesa,  i
premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori
tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori,
bande  musicali   e   filo-drammatiche   che   perseguono   finalita'
dilettantistiche; (138) ((221)) 
    n)  le  plusvalenze  realizzate  a  seguito   di   trasformazione
eterogenea  di  cui  all'articolo  171,  comma  2,  ove  ricorrono  i
presupposti di tassazione di cui alle lettere precedenti. 
  1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle lettere  c),  c-bis)  e
c-ter)  del  comma  1,   si   considerano   cedute   per   prime   le
partecipazioni, i titoli, gli strumenti finanziari,  i  contratti,  i
certificati e diritti,  nonche'  le  valute  ed  i  metalli  preziosi
acquisiti in data piu' recente; in caso di chiusura o di cessione dei
rapporti di cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi o ceduti
per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data piu'  recente.
(123) 
  1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso  di
valute estere rivenienti da depositi e conti  correnti  concorrono  a
formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta la giacenza
dei depositi  e  conti  correnti  complessivamente  intrattenuti  dal
contribuente, calcolata secondo  il  cambio  vigente  all'inizio  del
periodo di riferimento sia superiore a  cento  milioni  di  lire  per
almeno sette giorni lavorativi continui. 
  1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere  cter)
, cquater) e  cquinquies)  si  comprendono  anche  quelli  realizzati
mediante rimborso  o  chiusura  delle  attivita'  finanziarie  o  dei
rapporti ivi indicati,  sottoscritti  all'emissione  o  comunque  non
acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso. Fra  le
plusvalenze di cui alla lettera c-ter) si comprendono anche quelle di
rimborso delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo
del risparmio realizzate mediante conversione di quote o azioni da un
comparto ad altro comparto del  medesimo  organismo  di  investimento
collettivo. 
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AGGIORNAMENTO (123) 
  Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 4, comma
3) che "Le disposizioni degli  articoli  67,  commi  1,  lettere  c),
numero 2, primo periodo, e c-bis), numero 1), e 1-bis, e 68, comma 7,
del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto
per i periodi di imposta che iniziano  a  decorrere  dal  1°  gennaio
2004. Le disposizioni degli articoli 67, comma 1, lettera c), n.  2),
ultimo periodo, e  68,  commi  3,  4  e  5,  del  testo  unico,  come
modificate dal presente articolo, hanno  effetto  per  i  periodi  di
imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2006." 
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AGGIORNAMENTO (125) 
  La L. 23 dicembre 2005, n. 266 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
496) che "In caso di cessioni  a  titolo  oneroso  di  beni  immobili
acquistati o costruiti da non piu'  di  cinque  anni,  e  di  terreni
suscettibili di  utilizzazione  edificatoria  secondo  gli  strumenti
urbanistici  vigenti  al  momento  della  cessione,  all'atto   della
cessione e su richiesta della parte venditrice  resa  al  notaio,  in
deroga alla disciplina di cui all'articolo 67, comma 1,  lettera  b),
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni, sulle plusvalenze realizzate  si  applica  un'imposta,
sostituiva dell'imposta sul reddito, del 12,50 per cento". 
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AGGIORNAMENTO (138) 
  Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 convertito con modificazioni dalla
L. 27 febbraio 2009, n. 14 ha disposto (con l'art. 35, comma  5)  che
"Nelle   parole   "esercizio   diretto    di    attivita'    sportive
dilettantistiche" contenute nell'articolo 67, comma  1,  lettera  m),
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni,  sono  ricomprese  la  formazione,  la  didattica,  la
preparazione e l'assistenza all'attivita' sportiva dilettantistica". 
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AGGIORNAMENTO (164) 
  Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla L.
23 giugno 2014, n. 89 ha disposto (con l'art. 3,  comma  1)  che  "Le
ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro
provento di cui all'articolo 44 del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo  67,
comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del medesimo testo  unico,
ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 26 per cento". 
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AGGIORNAMENTO (200) 
  La L. 23 dicembre  2005,  n.  266,  come  modificata  dalla  L.  27
dicembre 2019, n. 160, ha disposto (con l'art. 1, comma 496) che  "In
caso di cessioni a titolo  oneroso  di  beni  immobili  acquistati  o
costruiti da non piu' di cinque anni, all'atto della  cessione  e  su
richiesta della parte venditrice  resa  al  notaio,  in  deroga  alla
disciplina di cui all'articolo 67, comma 1,  lettera  b),  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  22   dicembre   1986,   n.   917,   e   successive
modificazioni, sulle plusvalenze realizzate  si  applica  un'imposta,
sostituiva dell'imposta sul reddito, del 26 per cento". 
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AGGIORNAMENTO (221) 
  Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36,  come  modificato  dal  D.L.  29
dicembre 2022, n. 198,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  24
febbraio 2023, n. 14 ha disposto (con l'art. 51,  comma  1)  che  "Le
disposizioni del presente decreto si applicano  a  decorrere  dal  1°
luglio 2023, ad esclusione delle disposizioni di  cui  agli  articoli
10, 39 e 40 e del titolo VI che  si  applicano  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2022 e ad esclusione delle disposizioni di  cui  all'articolo
13, comma 7, che si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024".