DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 28-2-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 17 
                         Tassazione separata 
 
  1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi: 
    a) trattamento di fine rapporto  di  cui  all'articolo  2120  del
codice  civile  e  indennita'  equipollenti,   comunque   denominate,
commisurate alla durata dei rapporti di lavoro  dipendente,  compresi
quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del comma 1 dell'articolo
47, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 2122 del  codice  civile;
altre indennita' e somme percepite  una  volta  tanto  in  dipendenza
della cessazione dei  predetti  rapporti,  comprese  l'indennita'  di
preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di  pensioni  e
quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza  ai  sensi
dell'articolo 2125 del codice civile nonche'  le  somme  e  i  valori
comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a
titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a  seguito
di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o di transazioni relativi
alla risoluzione del rapporto di lavoro; 
    a-bis) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 5 DICEMBRE 2005, N. 252; 
    b) emolumenti arretrati  per  prestazioni  di  lavoro  dipendente
riferibili ad anni precedenti, percepiti per  effetto  di  leggi,  di
contratti  collettivi,  di  sentenze   o   di   atti   amministrativi
sopravvenuti o per altre cause non dipendenti  dalla  volonta'  delle
parti, compresi i  compensi  e  le  indennita'  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 47 e al comma 2 dell'articolo 46; 
    c)  indennita'  percepite  per  la  cessazione  dei  rapporti  di
collaborazione  coordinata  e  continuativa,  di  cui  al   comma   2
dell'articolo 49, se il diritto all'indennita'  risulta  da  atto  di
data certa anteriore all'inizio del rapporto nonche', in  ogni  caso,
le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle  spese  legali
sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure
esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o di
transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di  collaborazione
coordinata e continuativa; 
    c-bis) l'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, comma  5,
della legge 23 luglio 1991, n. 223,  e  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 10 giugno 1994,
n. 357, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto  1994,  n.
489, corrisposti anticipatamente; 
    d) indennita' per la cessazione  di  rapporti  di  agenzia  delle
persone fisiche e delle societa' di persone; 
    e) indennita' percepite per la cessazione da funzioni notarili; 
    f) indennita' percepite dai lavoratori  subordinati  sportivi  al
termine dell'attivita' sportiva ai sensi dell'articolo 26,  comma  4,
del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,  se  non  rientranti
tra le indennita' indicate alla lettera a); (205) (208) ((221)) 
    g) plusvalenze, compreso  il  valore  di  avviamento,  realizzate
mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute  da  piu'  di
cinque anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche
concorsuale, di imprese commerciali  esercitate  da  piu'  di  cinque
anni; 
    g-bis)  plusvalenze  di  cui  alla  lettera  b)   del   comma   1
dell'articolo 81 realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di
terreni  suscettibili  di  utilizzazione  edificatoria  secondo   gli
strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione; 
    g-ter) corrispettivi di cui all'articolo 54, comma  1-quater,  se
percepiti in unica soluzione; 
    h) indennita' per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore
in caso di cessazione della locazione di immobili urbani  adibiti  ad
usi diversi da quello di abitazione e indennita' di avviamento  delle
farmacie spettanti al precedente titolare; 
    i) indennita' spettanti a titolo di risarcimento, anche in  forma
assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi
a piu' anni; 
    l) redditi compresi nelle somme attribuite o nel  valore  normale
dei beni assegnati ai soci delle societa'  indicate  nell'articolo  5
nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi
in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in  dipendenza
di liquidazione, anche concorsuale,  delle  societa'  stesse,  se  il
periodo di tempo intercorso tra la costituzione della societa'  e  la
comunicazione del recesso  o  dell'esclusione,  la  deliberazione  di
riduzione  del  capitale,  la  morte  del  socio  o  l'inizio   della
liquidazione e' superiore a cinque anni; 
    m) redditi compresi nelle somme attribuite o nel  valore  normale
dei beni assegnati ai  soci  di  societa'  soggette  all'imposta  sul
reddito delle persone giuridiche nei casi di recesso,  riduzione  del
capitale e liquidazione, anche concorsuale, se il  periodo  di  tempo
intercorso tra la costituzione della societa' e la comunicazione  del
recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio  della
liquidazione e' superiore a cinque anni; 
    n) redditi compresi nelle somme o nel  valore  normale  dei  beni
attribuiti alla scadenza dei contratti  e  dei  titoli  di  cui  alle
lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell'articolo 41, quando non sono
soggetti a ritenuta alla fonte a  titolo  di  imposta  o  ad  imposta
sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o  del  titolo  e'
superiore a cinque anni. 
    n-bis) somme conseguite a titolo di  rimborso  di  imposte  o  di
oneri dedotti dal reddito complessivo o per  i  quali  si  e'  fruito
della detrazione  in  periodi  di  imposta  precedenti.  La  presente
disposizione non si applica alle spese rimborsate di cui all'articolo
13-bis, comma 1, lettera c), quinto e sesto periodo. 
  2. I redditi indicati alle lettere da g) a  n)  del  comma  1  sono
esclusi dalla tassazione separata se conseguiti da societa'  in  nome
collettivo o  in  accomandita  semplice;  se  conseguiti  da  persone
fisiche  nell'esercizio  di   imprese   commerciali,   sono   tassati
separatamente  a  condizione  che  ne  sia  fatta   richiesta   nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo  di  imposta  al  quale
sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa. 
  3. Per i redditi indicati alle lettere da d) a f) del comma 1 e per
quelli  indicati  alle  lettere  da  g)  a  n-bis)   non   conseguiti
nell'esercizio di imprese commerciali il contribuente ha facolta'  di
non  avvalersi   della   tassazione   separata   facendolo   constare
espressamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo  di
imposta in cui e' avvenuta o ha avuto inizio  la  percezione.  Per  i
redditi indicati alle lettere a), b), c) e c-bis); del  comma  1  gli
uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute  con
le  modalita'  stabilite  negli  articoli  17  e  18  ovvero  facendo
concorrere i redditi stessi alla formazione del  reddito  complessivo
dell'anno in cui sono percepiti, se cio' risulta piu' favorevole  per
il contribuente. 
  4. DISPOSIZIONE TRASFERITA NELL'ARTICOLO 9, QUALE COMMA 5. 
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AGGIORNAMENTO (205) 
  Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36,  come  modificato  dal  D.L.  22
marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla  L.  21  maggio
2021,  n.  69,  ha  disposto  (con  l'art.  51,  comma  1)  che   "Le
disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal
1° gennaio 2022, ad esclusione di quelle di cui agli articoli 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,  36  e  37  che  si  applicano  a
decorrere dal 31 dicembre 2023". 
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AGGIORNAMENTO (208) 
  Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36,  come  modificato  dal  D.L.  25
maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L.  23  luglio
2021,  n.  106,  ha  disposto  (con  l'art.  51,  comma  1)  che  "Le
disposizioni del presente decreto si applicano  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2023, ad esclusione delle disposizioni di cui  agli  articoli
10, 39 e 40 e del titolo VI che  si  applicano  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2022". 
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AGGIORNAMENTO (221) 
  Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36,  come  modificato  dal  D.L.  29
dicembre 2022, n. 198,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  24
febbraio 2023, n. 14 ha disposto (con l'art. 51,  comma  1)  che  "Le
disposizioni del presente decreto si applicano  a  decorrere  dal  1°
luglio 2023, ad esclusione delle disposizioni di  cui  agli  articoli
10, 39 e 40 e del titolo VI che  si  applicano  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2022 e ad esclusione delle disposizioni di  cui  all'articolo
13, comma 7, che si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024".