DECRETO-LEGGE 29 ottobre 1986, n. 708

Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilita' abitative.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1986, n. 899 (in G.U. 27/12/1986, n.299).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1999)
Testo in vigore dal: 28-3-1987
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3.

  1.  Il  prefetto,  acquisito  il  parere  della  commissione di cui
all'articolo  2,  determina  i  criteri  circa  l'impiego della forza
pubblica  nei  procedimenti  di  rilascio  di immobili adibiti ad uso
abitativo,  dando  priorita'  ai  casi  di morosita' sopravvenuta del
conduttore,  se  risultante  da  decreto  ingiuntivo provvisoriamente
esecutivo o da altro titolo esecutivo.
  2.   E'   assicurata   inoltre   la  priorita'  all'esecuzione  dei
provvedimenti  di  rilascio  emessi  per  finita locazione qualora il
locatore,  con  dichiarazione  sostitutiva  di  atto di notorieta' da
allegare al titolo esecutivo, affermi sotto la sua responsabilita' di
avere   urgente  necessita'  di  adibire  l'immobile  locato  ad  uso
abitativo proprio, del coniuge, dei genitori o dei figli.
  3.  Il  locatore  che,  nel termine di novanta giorni dall'avvenuta
consegna  non abbia adibito, senza giustificato motivo, l'immobile ad
abitazione  propria, del coniuge, dei genitori o dei figli, e' tenuto
al  rimborso  delle  spese di trasloco e degli altri oneri sopportati
dal  conduttore  ovvero  al  risarcimento  del  danno  in  misura non
superiore  a  48  mensilita'  del  canone  determinato ai sensi degli
articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
  4.  Nella formulazione del parere di cui al comma 1, la commissione
tiene  conto  delle  eventuali  conseguenze  che  i  provvedimenti di
rilascio  da eseguirsi contestualmente possono produrre, in relazione
anche alla situazione abitativa dei comuni.
  5. In ogni caso l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio non puo'
essere rinviata oltre i dodici mesi decorrenti rispettivamente dal 31
marzo  1987  ovvero,  per  i  provvedimenti  la  cui esecutorieta' e'
successiva a tale data, dalla esecutorieta' stessa.
  5-bis.  Nei  confronti  dei  soggetti  titolari  di assegnazioni di
alloggi,   in   corso   di   costruzione   o  ultimati,  di  edilizia
sovvenzionata  ovvero  agevolata,  l'esecuzione  dei provvedimenti di
rilascio  e'  sospesa  fino  alla  effettiva consegna dell'alloggio e
comunque  non oltre il 31 dicembre 1987, ferma restando la esclusione
per morosita' .
  (( 5-ter. Nei comuni terremotati della Campania e della Basilicata,
nonche'  in  quelli di Venezia e Chioggia, il termine del 31 dicembre
1987, di cui al comma 5-bis, e' prorogato al 31 dicembre 1988.))
  ((5-quater.  Nei  suddetti  comuni  le disposizioni di cui al comma
5-bis  si  applicano  anche nei confronti dei soggetti che si trovino
utilmente   collocati  nelle  graduatorie  definitive  dei  bandi  di
concorso  per  l'assegnazione  di  alloggi  di  edilizia pubblica ove
l'ente  promotore del bando certifichi che l'assegnazione provvisoria
o  definitiva,  avverra'  o  potra'  avvenire entro il termine del 31
dicembre 1987 )).