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DECRETO-LEGGE 29 ottobre 1986, n. 708

Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1986, n. 899 (in G.U. 27/12/1986, n.299).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1999)
Testo in vigore dal:  28-3-1987
aggiornamenti all'articolo

Art. 3

1. Il prefetto, acquisito il parere della commissione di cui all'articolo 2, determina i criteri circa l'impiego della forza pubblica nei procedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo, dando priorità ai casi di morosità sopravvenuta del conduttore, se risultante da decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo o da altro titolo esecutivo.
2. È assicurata inoltre la priorità all'esecuzione dei provvedimenti di rilascio emessi per finita locazione qualora il locatore, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da allegare al titolo esecutivo, affermi sotto la sua responsabilità di avere urgente necessità di adibire l'immobile locato ad uso abitativo proprio, del coniuge, dei genitori o dei figli.
3. Il locatore che, nel termine di novanta giorni dall'avvenuta consegna non abbia adibito, senza giustificato motivo, l'immobile ad abitazione propria, del coniuge, dei genitori o dei figli, è tenuto al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati dal conduttore ovvero al risarcimento del danno in misura non superiore a 48 mensilità del canone determinato ai sensi degli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
4. Nella formulazione del parere di cui al comma 1, la commissione tiene conto delle eventuali conseguenze che i provvedimenti di rilascio da eseguirsi contestualmente possono produrre, in relazione anche alla situazione abitativa dei comuni.
5. In ogni caso l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio non può essere rinviata oltre i dodici mesi decorrenti rispettivamente dal 31 marzo 1987 ovvero, per i provvedimenti la cui esecutorietà è successiva a tale data, dalla esecutorietà stessa.
5-bis. Nei confronti dei soggetti titolari di assegnazioni di alloggi, in corso di costruzione o ultimati, di edilizia sovvenzionata ovvero agevolata, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio è sospesa fino alla effettiva consegna dell'alloggio e comunque non oltre il 31 dicembre 1987, ferma restando la esclusione per morosità .
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5-ter. Nei comuni terremotati della Campania e della Basilicata, nonché in quelli di Venezia e Chioggia, il termine del 31 dicembre 1987, di cui al comma 5-bis, è prorogato al 31 dicembre 1988.
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5-quater. Nei suddetti comuni le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano anche nei confronti dei soggetti che si trovino utilmente collocati nelle graduatorie definitive dei bandi di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia pubblica ove l'ente promotore del bando certifichi che l'assegnazione provvisoria o definitiva, avverrà o potrà avvenire entro il termine del 31 dicembre 1987
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