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DECRETO-LEGGE 29 ottobre 1986, n. 708

Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1986, n. 899 (in G.U. 27/12/1986, n.299).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1999)
Testo in vigore dal:  28-3-1987
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme dirette a fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 1986;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Fino al 31 marzo 1987 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili di proprietà privata e pubblica ad uso abitazione è sospesa nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti ed in quelli della delibera adottata dal CIPE in data 30 maggio 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 1985. Le stesse disposizioni si applicano negli altri comuni capoluogo di provincia.
2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto il CIPE, sentite le regioni, procede entro il 31 marzo 1987 alla integrale revisione della delibera assunta in data 30 maggio 1985 classificando ad alta tensione abitativa solo quei comuni, superiori a 10.000 abitanti secondo le risultanze dell'ultimo censimento, compresi nei mandamenti pretorili nei quali il rapporto tra le richieste di esecuzione relative all'anno 1986 e le famiglie residenti risulti superiore allo stesso rapporto considerato a livello nazionale .
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 26 gennaio 1987, n. 8 ha disposto (con l'art. 13-quinquies) che "Il termine del 31 marzo 1987 previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, è prorogato al 31 dicembre 1987 per i comuni inclusi nella delibera del CIPE in data 30 maggio 1985 e dichiarati disastrati o gravemente danneggiati dal sisma del 23 novembre 1980 nelle regioni Campania e Basilicata"