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DECRETO-LEGGE 1 luglio 1986, n. 318

Provvedimenti urgenti per la finanza locale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 09 agosto 1986, n. 488 (in G.U. 18/08/1986, n.190).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
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Testo in vigore dal:  22-8-1986
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Art. 9-bis

(Contrazione di mutui da parte di aziende speciali municipalizzate, provincializzate o consortili.)
1. Le aziende speciali municipalizzate, provincializzate o consortili, previa deliberazione del consiglio o dell'assemblea dell'ente proprietario, e le società per azioni a prevalente capitale di enti locali territoriali che gestiscono pubblici servizi sono autorizzate a contrarre mutui direttamente con la Cassa depositi e prestiti, con gli istituti di previdenza e con gli altri istituti di credito che concedono mutui agli enti locali. Ai mutui di cui sopra si applicano le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9.
2. Ai mutui di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 4 luglio 1967, numero 537, modificata, da ultimo, dalla legge 3 novembre 1971, n. 1069.
3. Sino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'ordinamento dei servizi pubblici degli enti locali, è consentita la costituzione di nuove aziende speciali per la gestione di servizi in concessione o appaltati a terzi ovvero gestiti direttamente in economia, esclusivamente qualora si accresca l'efficienza del servizio
((e non))
si produca lievitazione degli oneri a carico degli enti locali.
4. È in ogni caso consentita l'assegnazione di nuovi servizi, comunque gestiti, a preesistenti aziende speciali, nonché la costituzione di nuove aziende speciali consorziali in sostituzione di una o più preesistenti aziende speciali municipalizzate da porre, contestualmente, in liquidazione.