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DECRETO-LEGGE 1 luglio 1986, n. 318

Provvedimenti urgenti per la finanza locale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 09 agosto 1986, n. 488 (in G.U. 18/08/1986, n.190).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
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Testo in vigore dal:  19-8-1986
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Art. 4

Fondo ordinario per la finanza locale
1. Il fondo ordinario per la finanza locale di cui all'articolo 3, lettera a), è ripartito dal Ministero dell'interno tra le province e i comuni secondo le disposizioni dei successivi commi.
2. I rispettivi contributi sono calcolati sulla base dell'ammontare delle somme attribuite a ciascuna provincia ed a ciascun comune per l'anno 1985, in applicazione dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, con detrazione delle quote di concorso dello Stato negli oneri finanziari dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1984 nonché degli oneri di cui al comma venticinquesimo dell'articolo 6 della stessa legge n. 887;
fanno eccezione alla detrazione e sono quindi consolidati nei contributi ordinari i contributi per interessi di preammortamento attribuiti effettivamente per i mutui contratti nell'anno 1981.
3. Per le province il contributo ordinario ad esse spettante è pari all'ammontare assunto a base del calcolo di cui al comma 2 ed è corrisposto nel 1986.
4. Per i comuni il contributo ordinario ad essi spettante è pari all'ammontare assunto a base del calcolo di cui al comma 2 ridotto del 2,25 per cento. Detto contributo nell'anno 1986 è corrisposto per il 93,05 per cento dell'ammontare assunto a base del calcolo e nell'anno 1987 per il 4,70 per cento dello stesso ammontare. Al finanziamento della spesa relativa al contributo ordinario da erogarsi ai comuni nel 1987 si provvede con una o più anticipazioni che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, nell'esercizio 1987, al tesoro dello Stato sino ad un importo complessivo di 815 miliardi di lire. Le anticipazioni vengono rimborsate in dieci anni, al tasso vigente per i mutui della Cassa depositi e prestiti, con annualità costanti posticipate. Le anticipazioni sono concesse con determinazione del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, con i poteri del consiglio di amministrazione, e vengono comunicate al consiglio stesso nella prima utile adunanza.
5. Alla corresponsione dei contributi ordinari provvede il Ministero dell'interno. I contributi ordinari dovuti nell'anno 1986 sono corrisposti in quattro rate entro il primo mese di ciascun trimestre.
6. L'erogazione della quarta rata resta subordinata all'inoltro al Ministero dell'interno,
((entro il 15 settembre))
, della certificazione del bilancio di previsione e della certificazione del conto consuntivo del penultimo anno precedente. Le certificazioni sono firmate dal legale rappresentante dell'ente dal segretario e dal ragioniere, ove esista. Copia dei predetti certificati, relativi alle province e ai comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti, e trasmessa dal Ministero dell'interno ai Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e alla Corte dei conti - sezione enti locali. Le modalità delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
7. Il certificato del bilancio è allegato al bilancio di previsione e trasmesso con questo al competente organo regionale di controllo, il quale è tenuto ad attestare che il certificato stesso è regolarmente compilato e corrispondente alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo.
Entro dieci giorni dall'avvenuto esame del bilancio, il medesimo organo inoltra il certificato, con le modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui al comma 6, al Ministero dell'interno e ne restituisce un esemplare all'ente.