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DECRETO-LEGGE 30 giugno 1986, n. 310

Disposizioni urgenti per il personale del lotto.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 09 agosto 1986, n. 494 (in G.U. 19/08/1986, n.191).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/1986)
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Testo in vigore dal:  20-8-1986
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni urgenti per il personale del lotto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1986;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. L'immissione in servizio di cui al secondo comma dell'articolo 22 della legge 2 agosto 1982, n. 528, sarà effettuata in più soluzioni conformemente all'attuazione del piano di automazione del servizio del lotto e, comunque, non oltre il 30 giugno 1987.
((Tuttavia sarà disposta l'immissione in servizio del personale attualmente addetto alle ricevitorie))
, anche anteriormente all'attuazione del piano di automazione del servizio del lotto e, comunque, prima del 30 giugno 1987, nel limite massimo di 800 unità in due scaglioni rispettivamente di non oltre 400 unità, con effetto il primo dal 31 ottobre 1986 ed il secondo dal 31 dicembre 1986. A tal fine gli interessati dovranno presentare richiesta, all'intendenza di finanza competente per territorio, di immissione anticipata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'immissione verrà disposta tenendo conto di graduatorie provinciali da predisporsi dal Ministero delle finanze in base all'anzianità di servizio dei richiedenti
((e di un piano di riparto dei posti per provincia e delle esigenze di salvaguardia della funzionalità del servizio))
secondo criteri che saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il personale che continuerà a prestare servizio presso le ricevitorie sino al 30 giugno 1987 sarà assegnato ad uffici finanziari siti nella sede richiesta con apposita domanda.
2. Fino alla stessa data del 30 giugno 1987 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 24 della legge 2 agosto 1982, n. 528, così come modificato dall'articolo 1 della legge 2 maggio 1984, n. 117.