DECRETO-LEGGE 18 giugno 1986, n. 282

Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 07 agosto 1986, n. 462 (in G.U. 11/08/1986, n.185).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/2021)
Testo in vigore dal: 11-8-1986
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9.

  1.  L'articolo  74  del  decreto del Presidente della Repubblica 12
febbraio 1965, n. 162, e' sostituito dal seguente:
  "Art.   74.   -  1.  La  circolazione,  in  quantita'  superiore  a
chilogrammi   10,  dello  zucchero,  dello  zucchero  invertito,  del
glucosio  e  del levulosio, del melasso ed altre sostanze zuccherine,
anche  in soluzione, e' soggetta in tutto il territorio dello Stato a
bolletta  di  accompagnamento  da  staccarsi,  a cura del venditore o
dello  speditore, da appositi libretti a madre e tre figlie, numerati
e vidimati dai comuni competenti per territorio.
  2. Delle tre figlie, la prima e la seconda devono essere inviate, a
cura  del  venditore  o dello speditore, rispettivamente al comune ed
all'ufficio   per   la   repressione   delle   frodi   del  Ministero
dell'agricoltura  e delle foreste, competenti per territorio. L'invio
di  detti  documenti puo' essere effettuato a mezzo di raccomandata o
di  recapito  manuale  e  deve  avvenire  nella  stessa  giornata del
rilascio  o  comunque non oltre il giorno successivo, non festivo, al
rilascio  stesso.  La  terza figlia accompagna la merce e deve essere
consegnata  dal  trasportatore  a chi riceve il prodotto. La madre e'
trattenuta dal venditore o speditore.
  3.  Detta bolletta deve riportare i nominativi del venditore, dello
speditore  e  di  colui  che  effettua il trasporto nonche' il codice
fiscale  od il numero di partita IVA, il nominativo e l'indirizzo del
destinatario, gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto e
il  suo  esatto itinerario, la qualita' e la quantita' del prodotto e
l'indicazione  del periodo, nello spazio massimo di 48 ore, in cui il
trasporto stesso viene effettuato.
  4.   Il   venditore  o  speditore  deve  accertare  preventivamente
l'effettiva  identita'  del destinatario e del trasportatore, nonche'
gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto.
  5. I produttori, gli importatori ed i grossisti dei prodotti di cui
al  comma  1 devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico
assoggettato   all'imposta   di  bollo,  con  fogli  progressivamente
numerati   e  vidimati  prima  dell'uso  dal  comune  competente  per
territorio,  ed  annotarvi  tutte  le  introduzioni  e  le estrazioni
all'atto in cui si verificano.
  6.  I  grossisti  che effettuano minuta vendita devono annotare sul
registro  di carico e scarico ogni operazione precisando nominativo e
recapito dell'acquirente.
  7. A tutti gli utilizzatori di sostanze zuccherine, ad eccezione di
quelli  in  possesso  del  registro di carico e scarico delle materie
prime  vidimato  dall'ufficio  per  la repressione delle frodi, o del
registro  modello  H  -  18  vidimato  dall'UTIF, e' fatto obbligo di
tenere  un  registro  di  carico  e  scarico  con le stesse modalita'
previste  dal  comma  5  e  di annotarvi per ogni tipo di prodotto la
percentuale di glucosio e di altre sostanze zuccherine impiegate.
  8. I comuni provvederanno ad inviare mensilmente agli uffici per la
repressione   delle  frodi  l'elenco  delle  ditte  che  hanno  fatto
richiesta  di  numerazione  e  vidimazione  dei  registri di carico e
scarico.
  9.  Per  coloro  che  praticano una contabilita' in base al sistema
meccanografico  le  iscrizioni sui registri possono essere completate
settimanalmente.  In  tal  caso  gli  interessati devono sottoporre a
preventiva timbratura, da parte dei comuni competenti per territorio,
i  modelli  preventivamente  numerati  del tabulato riepilogativo che
intendono  usare  e devono esibirlo ad ogni richiesta degli organi di
vigilanza.
  10. I predetti registri devono essere conservati per un periodo non
inferiore  ai  cinque  anni  dalla  data  dell'ultima registrazione e
devono   essere   esibiti   ad  ogni  richiesta  degli  addetti  alla
vigilanza".
  ((10-bis.  A parziale deroga di quanto stabilito ai commi 1, 2, 3 e
5, fino al 31 ottobre 1986 e' consentito l'ulteriore uso dei registri
di   carico  e  scarico  numerati  e  vidimati  dall'ufficio  per  la
repressione  delle  frodi  del  Ministero  dell'agricoltura  e  delle
foreste   competente   per  territorio,  nonche'  delle  bollette  di
accompagnamento  da  staccarsi  a  cura  del venditore dagli appositi
libretti  a  madre  e  due  figlie,  numerati e vidimati dallo stesso
ufficio.  Delle  due figlie la prima sara' inviata all'ufficio per la
repressione delle frodi, mentre la seconda accompagnera' la merce.
  10-ter.  Le  specialita'  medicinali  ed  i prodotti dell'industria
farmaceutica  registrati  presso  il  Ministero  della  sanita'  sono
esonerati  dall'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3
e 4)).