DECRETO-LEGGE 18 giugno 1986, n. 282

Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 07 agosto 1986, n. 462 (in G.U. 11/08/1986, n.185).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/2021)
Testo in vigore dal: 24-6-1986
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 12.

  1. Per la copertura dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali
delle carriere di cui all'allegata tabella A, compresi quelli portati
in  aumento  dal  presente  decreto,  il Ministero dell'agricoltura e
delle   foreste  puo'  indire  concorsi  speciali,  anche  in  deroga
all'articolo  27  della legge 18 marzo 1968, n. 249, ed agli articoli
2,  quarto  comma, e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1970, n. 1077.
  2.  I  posti  disponibili  nelle qualifiche di primo dirigente alla
data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
decreto  sono  conferiti  mediante  concorso  speciale  per esami. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 luglio
1984, n. 301.
  3.  L'esame  di  concorso  per l'accesso alla carriera direttiva si
svolge  secondo le modalita' previste dell'articolo 5, secondo comma,
della legge 4 agosto 1975, n. 397.
  4.  Lo  svolgimento  dei  concorsi  per  le carriere di concetto ed
esecutiva   e'   regolato   in   base   alle  disposizioni  contenute
nell'articolo  6  della  legge  4  agosto  1975, n. 397, intendendosi
sostituito  il riferimento al "Ministro per le finanze" con quello al
"Ministro dell'agricoltura e delle foreste".
  5.  Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste puo' affidare, con
le  modalita'  di  cui  all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n.
194,  ad  una  societa'  a  prevalente  partecipazione  statale anche
indiretta  l'incarico  dell'esecuzione  di quanto previsto al comma 4
relativamente   all'acquisizione   dei  servizi  specialistici  e  di
automazione  connessi  con  l'espletamento  dei concorsi speciali. In
ogni  caso,  la  stampa  dei questionari e le operazioni elettroniche
relative  alla  valutazione  degli elaborati devono essere effettuate
sotto  la  diretta  sorveglianza  della  commissione esaminatrice con
l'ausilio del Corpo forestale dello Stato.
  6.  Le  disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
per  la  copertura  dei  posti  vacanti nelle qualifiche iniziali dei
ruoli  degli  ((istituti di ricerca e di sperimentazione agraria)) di
cui all'allegata tabella B.