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DECRETO-LEGGE 18 giugno 1986, n. 282

Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 07 agosto 1986, n. 462 (in G.U. 11/08/1986, n.185).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/2021)
Testo in vigore dal:  24-6-1986
aggiornamenti all'articolo

Art. 12

1. Per la copertura dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali delle carriere di cui all'allegata tabella A, compresi quelli portati in aumento dal presente decreto, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può indire concorsi speciali, anche in deroga all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, ed agli articoli 2, quarto comma, e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
2. I posti disponibili nelle qualifiche di primo dirigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono conferiti mediante concorso speciale per esami. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301.
3. L'esame di concorso per l'accesso alla carriera direttiva si svolge secondo le modalità previste dell'articolo 5, secondo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397.
4. Lo svolgimento dei concorsi per le carriere di concetto ed esecutiva è regolato in base alle disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge 4 agosto 1975, n. 397, intendendosi sostituito il riferimento al "Ministro per le finanze" con quello al "Ministro dell'agricoltura e delle foreste".
5. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può affidare, con le modalità di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, ad una società a prevalente partecipazione statale anche indiretta l'incarico dell'esecuzione di quanto previsto al comma 4 relativamente all'acquisizione dei servizi specialistici e di automazione connessi con l'espletamento dei concorsi speciali. In ogni caso, la stampa dei questionari e le operazioni elettroniche relative alla valutazione degli elaborati devono essere effettuate sotto la diretta sorveglianza della commissione esaminatrice con l'ausilio del Corpo forestale dello Stato.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per la copertura dei posti vacanti nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli
((istituti di ricerca e di sperimentazione agraria))
di cui all'allegata tabella B.