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DECRETO-LEGGE 18 giugno 1986, n. 282

Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 07 agosto 1986, n. 462 (in G.U. 11/08/1986, n.185).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/2021)
Testo in vigore dal:  17-7-2020
aggiornamenti all'articolo

Art. 11

1. Per le analisi di sua competenza l'Ispettorato centrale repressione frodi si avvale anche degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, nonché della collaborazione tecnico scientifica di istituti universitari e di altri istituti pubblici qualificati, con i quali si stipulano apposite convenzioni di durata triennale.
2. Per l'effettuazione delle analisi di revisione, anche con riguardo ai prodotti di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, l'Ispettorato centrale repressione frodi si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato,
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dei propri laboratori di analisi.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, nei limiti della dotazione organica, complessiva delle singole carriere di cui alla allegata tabella B, è determinato, e all'occorrenza variato, il numero degli addetti ai singoli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, con la specificazione delle relative qualifiche funzionali.
4. Gli organici delle carriere del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria sono modificati secondo le allegate tabelle A e B.
5. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è valutato in lire 17.500 milioni in ragione di anno. La quota relativa all'anno 1986 è valutata in lire 9.240 milioni.